Ordinanza n. 1208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3291/2025, resa tra le parti, con la quale è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione del decreto prot. n. NA1909320421, di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato PNA/L/Q/2024/102607 rilasciato il 22/04/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda di sospensione del decreto prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva negato la sospensione del decreto prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato il 22 aprile 2024. Dal testo emerge che il rapporto di lavoro non era mai stato instaurato ab origine. L'appellante ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della revoca e la necessità di sospenderne gli effetti; successivamente, contestualmente al deposito del ricorso introduttivo in primo grado, è stato stipulato un contratto di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto decisivo che risultasse documentalmente la mancata instaurazione originaria del rapporto di lavoro, circostanza coerente con la revoca del nulla-osta e già correttamente valorizzata dal giudice di primo grado. La successiva stipulazione del contratto di lavoro, intervenuta contestualmente al deposito del ricorso introduttivo, non è stata ritenuta idonea a fondare la tutela cautelare, potendo al più essere sottoposta all'Amministrazione per una rivalutazione della fattispecie. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la norma è richiamata quale base processuale dell'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- La mancata instaurazione ab origine del rapporto di lavoro cui è collegato un nulla-osta al lavoro subordinato costituisce circostanza decisiva nella valutazione della legittimità della revoca e della domanda cautelare proposta contro di essa.
- La stipulazione del contratto di lavoro intervenuta solo successivamente, anche contestualmente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, non elide automaticamente la rilevanza della mancata instaurazione originaria del rapporto e può essere sottoposta all'Amministrazione per una nuova valutazione della fattispecie, senza imporne l'automatica considerazione in sede cautelare.
- Nel giudizio d'appello cautelare, la tutela sospensiva può essere negata quando gli elementi documentali evidenziano l'assenza originaria del presupposto fattuale cui era collegato il titolo amministrativo contestato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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