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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14267/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la condanna per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p.), deducendo: 1) violazione/erronea applicazione dell'art. 648 c.p., sostenendo che non era provata la provenienza delittuosa degli oggetti e che la buona fede dell'imputato era evincibile dalla condotta postuma (segnalazione e disponibilità a restituire/consentire il recupero di altri beni); 2) violazione degli artt. 533 e 192 c.p.p. (erronea valutazione del principio del ragionevole dubbio, onere della prova e motivazione insufficiente); 3) errata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (spontaneità della restituzione/risarcimento); 4) vizi nella applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), per mancata adeguata motivazione circa il rapporto qualificato tra i precedenti e il reato commesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per la morte dell'imputato. Dal certificato del Comune risulta che l'imputato è deceduto il 17.8.2021, data successiva alla sentenza d'appello; alla luce della giurisprudenza consolidata la morte sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e con enunciazione della causa di estinzione nel dispositivo, esaurendosi il rapporto processuale e essendo preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito (art. 129, comma secondo, c.p.p.). La Corte non ha invece pronunciato sul merito delle censure sostanziali (prove, attenuanti, recidiva) essendo sopravvenuta la causa estintiva.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul delitto di ricettazione; nel ricorso si lamentava la mancata prova della provenienza delittuosa degli oggetti, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito per effetto della morte dell'imputato

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante richiamata nell'imputazione; la sua rilevanza era stata valutata in primo grado e confermata in appello, ma non è stata ulteriormente esaminata dalla Cassazione a seguito dell'estinzione del reato

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Attenuante per riparazione spontanea; la difesa sosteneva che fosse ravvisabile, ma la Corte suprema non ha deciso sul punto per effetto della sopravvenuta morte

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; il ricorso contestava la corretta applicazione e la motivazione in ordine al rapporto tra precedenti e reato, questione non esaminata nel merito dalla Cassazione a causa dell'estinzione

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il principio del ragionevole dubbio/presunzione di innocenza: la difesa denunciava insufficiente motivazione e valutazione delle prove; la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito per la morte dell'imputato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sull'onere della prova; la censura della difesa riguardava la sua applicazione, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiama l'impossibilità di pronunciare proscioglimento nel merito dopo l'estinzione del reato; la Corte ha applicato il principio affermando l'annullamento senza rinvio

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata solo per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; il PG aveva concluso per annullamento senza rinvio per morte dell'imputato

Massime di principio

  • La morte sopravvenuta dell'imputato dopo la proposizione del ricorso in Cassazione determina, di regola, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato; il rapporto processuale si estingue e non è possibile una pronuncia nel merito (art. 129 c.p.p.).
  • Quando interviene la causa estintiva (morte), la Corte di Cassazione non entra nel merito delle questioni sostanziali e processuali dedotte nel ricorso: le censure restano quindi inevase e non assumono forza di precedente sulla questione di diritto.
  • In tema di ricettazione (art. 648 c.p.) resta fermo il principio che l'accusa deve provare la provenienza delittuosa dei beni; l'imputato non è tenuto a fornire la prova contraria, e la mera sospettosità non sostituisce il dolo necessario, ma tali questioni vanno valutate in sede di giudizio sul merito quando il procedimento non sia estinto.
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (restituzione o risarcimento spontanei) richiede che l'atto di riparazione sia spontaneo rispetto alla scoperta o all'attività degli organi di polizia; la valutazione della spontaneità è una questione fattuale che deve essere adeguatamente motivata dai giudici di merito.
  • L'accertamento della recidiva (art. 99 c.p.) richiede una motivazione che illustri il rapporto qualificato tra precedenti e reato attuale; i giudici devono argomentare specificamente la rilevanza dei precedenti rispetto al fatto considerato.
  • Le censure processuali basate sul principio del ragionevole dubbio e sull'onere della prova (artt. 533 e 192 c.p.p.) impongono che la decisione sia motivata sui punti critici della prova; in assenza di decisione nel merito (per cause estintive) tali questioni restano però irrisolte.

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