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Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di concessione provvisoria e definitiva delle agevolazioni, nella parte in cui hanno escluso dal finanziamento alcune voci del computo metrico e ridotto l’importo finanziabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore e amministrazione finanziatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato gli atti con cui Fincalabra, nell’ambito di un avviso regionale finanziato dal PR Calabria FESR-FSE 2021/2027, ha confermato l’esclusione dal contributo di alcune voci del computo metrico, per complessivi euro 1.689.943,00, relative a impianti termici, di climatizzazione, ascensori, montacarichi, domotica e monitoraggio. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico, sostenendo che il richiamo al prezzario regionale non imponesse l’utilizzo esclusivo delle relative voci e che, in assenza di corrispondenza, fosse possibile utilizzare nuovi prezzi giustificati da analisi dei prezzi o preventivi commerciali. Ha inoltre sostenuto che alcuni impianti avessero caratteristiche tecniche e prestazionali tali da non essere comparabili con le voci del prezzario e che l’amministrazione avesse illegittimamente escluso le spese. In via subordinata, con il secondo motivo, ha chiesto il riconoscimento almeno parziale delle spese, applicando i prezzi delle corrispondenti voci del prezzario regionale. Ha altresì contestato come motivazione postuma l’argomento, sviluppato in giudizio, secondo cui i preventivi a corpo non consentivano la verifica della congruità dei costi. La Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione della Regione Calabria, ritenendola non estranea alla controversia perché l’intervento derivava da un avviso regionale e da fondi del programma PR Calabria FESR-FSE 2021/2027. Nel merito, ha ritenuto legittima l’esclusione delle voci 404 e 405, rilevando che nel prezzario regionale erano presenti prodotti corrispondenti e che il prezzario costituisce, nei finanziamenti pubblici, il parametro per determinare il costo massimo ammissibile e garantire efficienza, trasparenza, verificabilità e parità di trattamento. Il ricorso al nuovo prezzo ha carattere eccezionale e presuppone una diversità strutturale del bene o della prestazione rispetto alle voci del prezzario; non è sufficiente invocare caratteristiche qualitative superiori o scelte progettuali di particolare pregio, i cui extracosti restano a carico del privato. Quanto alle voci 406-410, il Collegio ha riconosciuto in astratto che l’assenza di una voce corrispondente nel prezzario non esclude automaticamente l’ammissibilità della spesa. Tuttavia, il richiedente deve dimostrare analiticamente la congruità del nuovo prezzo mediante la scomposizione dei fattori elementari di costo, utilizzando le voci elementari del prezzario o, in mancanza, listini ufficiali e idonee indagini di mercato. I preventivi prodotti dall’impresa erano formulati a corpo e privi dell’analisi delle componenti elementari, impedendo ogni verifica oggettiva della congruità; l’esclusione era quindi legittima. Il giudice ha escluso anche la configurabilità di una motivazione postuma, poiché il riferimento ai nuovi prezzi senza analisi era già contenuto nella motivazione e le difese processuali si erano limitate a esplicitare un presupposto tecnico già emergente dall’istruttoria. Il secondo motivo è stato respinto: l’impresa era gravata da un rigoroso onere di diligenza e autoresponsabilità e non poteva ottenere d’ufficio la conversione dei nuovi prezzi nelle voci del prezzario, perché ciò avrebbe alterato la par condicio e premiato una condotta negligente. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 ciascuna in favore della Regione Calabria e di Fincalabra, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 4.1.1, punto n), dell’Avviso pubblico

    Computo metrico delle spese per opere murarie ed impiantistiche, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato, i cui prezzi facciano riferimento alle corrispondenti voci del prezziario opere pubbliche regionale vigente.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il prezzario regionale costituisce il parametro ordinario di riferimento per la determinazione dei costi ammissibili.

  • art. 4.4.1, lett. n), dell’Avviso pubblico

    Nuovi prezzi senza analisi.

    La disposizione impone il riferimento alle corrispondenti voci del prezzario regionale; il ricorso a nuovi prezzi è ammissibile solo eccezionalmente e previa analisi analitica dei costi.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per lo scambio delle memorie e delle repliche nel giudizio.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale termine di confronto per evidenziare che il soccorso istruttorio nelle procedure selettive di finanziamento è più restrittivo rispetto a quello previsto per le gare pubbliche.

Massime di principio

  • Negli avvisi per la concessione di finanziamenti pubblici, il prezzario regionale richiamato dalla lex specialis costituisce il parametro ordinario per determinare il costo massimo ammissibile e garantire efficienza, trasparenza, verificabilità della spesa e parità di trattamento.
  • Il ricorso a un nuovo prezzo, in deroga alle voci del prezzario regionale, è eccezionale e presuppone che il bene o la prestazione presentino una diversità strutturale rispetto alle voci disponibili; la mera maggiore qualità, il pregio o il costo superiore della soluzione progettuale non trasferiscono il relativo extracosto sulla finanza pubblica.
  • L’assenza di una voce corrispondente nel prezzario non impedisce in assoluto l’ammissibilità della spesa, ma impone al richiedente di dimostrare analiticamente la congruità del nuovo prezzo mediante la scomposizione dei fattori elementari di costo, sulla base del prezzario, di listini ufficiali o di idonee indagini di mercato.
  • Un preventivo formulato a corpo, privo della scomposizione delle componenti elementari, non consente all’amministrazione di verificare oggettivamente la congruità della spesa e può giustificare l’esclusione della relativa voce dal finanziamento.
  • Nelle procedure selettive di finanziamento pubblico opera un rigoroso principio di autoresponsabilità: il partecipante non può ottenere in via postuma la conversione o integrazione della documentazione e dei prezzi indicati nella domanda, quando ciò altererebbe la par condicio rispetto agli altri concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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