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Sentenza

Sentenza del 07/04/2017 n. 9078 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 205.574,74 per IRAP, IVA e sanzioni, emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. La contribuente ne aveva contestato la validità, sostenendo principalmente la nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e, in via incidentale, l'insufficiente motivazione della cartella e l'assenza del presupposto impositivo, in relazione al computo di somme versate nell'ambito di un condono poi negato. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, essendo la cartella riferita a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non ne comportava la nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato quello incidentale della contribuente. Ha stabilito che la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento è prevista, per le cartelle di pagamento, solo con decorrenza dal 1 giugno 2008; pertanto non si applica alle cartelle relative a ruoli consegnati anteriormente. I motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili perché non pertinenti e contraddittori, poiché la contribuente aveva comunque dimostrato di comprendere il collegamento tra la liquidazione automatizzata, il mancato versamento e il computo delle somme versate per il condono. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia Euro 3.645 per il giudizio di Cassazione, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    La norma non prevede, di per sé, la nullità dell'atto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

    L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento non comportava originariamente la nullità della cartella di pagamento.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008

    La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse.

    La sanzione della nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento si applica soltanto alle cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25

    Sono stati richiamati dalla contribuente in relazione ai requisiti e alla motivazione della cartella di pagamento, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le relative censure.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Riguarda la definizione dei ritardati o omessi versamenti; nel caso concreto, le somme versate per il condono negato erano state considerate nel calcolo della pretesa, come risultava dalle comunicazioni richiamate nella cartella.

Massime di principio

  • Per valutare la nullità di una cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento occorre verificare la data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 tale omissione, da sola, non determina la nullità.
  • Nelle cartelle derivanti da controllo automatizzato, l'Amministrazione non è tenuta a una motivazione particolarmente elaborata quando si limita a confrontare dati dichiarati e versamenti effettuati; una motivazione più ampia è necessaria se la pretesa si fonda su interpretazioni giuridiche o su elaborazioni complesse della documentazione.
  • La motivazione della cartella è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere l'origine e il calcolo della pretesa e di predisporre adeguate difese, anche tramite il richiamo a comunicazioni o avvisi precedenti.
  • I motivi di ricorso devono essere pertinenti, coerenti e collegati ai fatti effettivamente risultanti dagli atti; una censura contraddittoria o incompatibile con quanto già riconosciuto dalla parte può essere dichiarata inammissibile.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la motivazione della cartella: occorre indicare concretamente quali elementi mancavano e perché tale carenza impediva la comprensione della pretesa o l'esercizio del diritto di difesa.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario.

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