Cassazione Penale, Ordinanza n. 00414/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi assolutamente generici e manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, contestando la motivazione posta a fondamento sia dell'affermazione di responsabilità sia del trattamento sanzionatorio. In particolare, ha dedotto la mancanza o apparenza della motivazione e il mancato approfondimento delle prove contrarie e delle argomentazioni difensive. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure erano formulate in modo del tutto generico: non venivano indicate specifiche incongruenze, aporie o profili critici del ragionamento decisorio, sicché il vizio era solo enunciato ma non sviluppato. Analoga genericità è stata ravvisata anche rispetto alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, ritenuta infondata alla luce della motivazione resa in sentenza.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la motivazione della sentenza deve indicare in modo specifico i punti di criticità del ragionamento decisorio: la mera affermazione di "mancanza" o "apparenza" della motivazione, senza confronto puntuale con il testo della decisione, integra una censura generica e quindi inammissibile.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione concretamente resa dal giudice di merito; se la motivazione della pena è sviluppata in sentenza, una critica priva di specifiche ragioni di censura è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata dalla Corte.
Come è indicizzato
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