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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23221 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva acquistato nel 2005 un terreno edificabile usufruendo dell'agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 244 del 2007, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro all'1% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, subordinata al completamento dell'edificazione entro cinque anni. Non avendo completato l'intervento nel termine originario, l'Agenzia aveva recuperato le maggiori imposte con avviso di liquidazione, che la società aveva pagato il 29 dicembre 2010. Successivamente, il D.L. n. 225 del 2010, convertito dalla L. n. 10 del 2011, aveva esteso da cinque a otto anni il termine per completare l'edificazione. La contribuente aveva quindi chiesto il rimborso delle somme versate, sostenendo che la proroga fosse applicabile al proprio rapporto. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la modifica introdotta in sede di conversione avesse efficacia solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e non potesse incidere su rapporti già esauriti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'estensione del termine da cinque a otto anni fosse una modifica sostitutiva introdotta dalla legge di conversione e, pertanto, efficace solo dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Alla data del pagamento, il 29 dicembre 2010, la proroga non era ancora operativa; inoltre, il termine originario per il completamento dell'intervento era già scaduto e il rapporto fiscale doveva considerarsi esaurito. La società non aveva quindi diritto all'agevolazione né al rimborso delle maggiori imposte. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 5.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25

    Prevedeva l'agevolazione fiscale per l'acquisto di terreni edificabili, subordinandone il mantenimento al completamento dell'intervento edilizio entro il termine previsto, originariamente pari a cinque anni.

  • D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 23

    La disposizione, introdotta in sede di conversione, ha prorogato da cinque a otto anni il termine per il completamento degli interventi edilizi necessari per beneficiare dell'agevolazione.

  • L. n. 10 del 2011

    Ha convertito il D.L. n. 225 del 2010 introducendo la modifica relativa alla proroga del termine. La Corte ha ritenuto tale modifica sostitutiva e quindi efficace dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, non dalla data del decreto-legge.

  • L. n. 400 del 1988, art. 15

    È stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione agli effetti delle modifiche apportate a un decreto-legge durante la conversione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Ha costituito il riferimento processuale per la denuncia, rispettivamente, della violazione o falsa applicazione delle norme sulla conversione del decreto-legge e del vizio di motivazione relativo alla valutazione di un documento.

  • D.M. n. 37 del 2018

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa viene introdotta durante la conversione di un decreto-legge ed è sostitutiva o sostanzialmente nuova rispetto al testo originario, essa produce effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e non retroagisce automaticamente alla data del decreto-legge.
  • Una proroga introdotta successivamente non può normalmente riaprire rapporti tributari già esauriti, soprattutto quando il termine originario è scaduto e il contribuente ha già pagato le maggiori imposte senza impugnare tempestivamente l'atto.
  • Il pagamento dell'imposta non è sempre sufficiente, da solo, a rendere definitivo il rapporto; tuttavia, se alla data della nuova norma il termine sostanziale per ottenere l'agevolazione era già scaduto, la successiva proroga non può essere invocata per ottenere il rimborso.
  • Per valutare l'applicabilità di una proroga fiscale occorre verificare con precisione: la data di entrata in vigore della norma, la natura della modifica introdotta in conversione, la scadenza del termine originario e lo stato del rapporto tributario alla data della modifica.
  • In presenza di un avviso di liquidazione, il contribuente dovrebbe contestarlo nei termini, poiché il pagamento seguito dalla mancata impugnazione può rendere molto più difficile ottenere successivamente il rimborso sulla base di una normativa sopravvenuta.

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