Ordinanza n. 148/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 830 del 17 marzo 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro la proroga del contratto relativo al servizio provinciale di recupero, custodia e acquisto di veicoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese appellanti hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, pronunciata sul ricorso contro il decreto della Prefettura di Catania e dell'Agenzia del Demanio recante la proroga del contratto avente a oggetto, per la Provincia di Catania, l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli ai sensi dell'art. 214-bis del codice della strada. A sostegno della domanda cautelare hanno dedotto il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esaurimento del periodo di proroga senza poter svolgere l'attività per la quale erano state inserite nell'elenco previsto dall'art. 8 del d.P.R. 571/1982, nonché la necessità di mantenere l'area destinata a deposito e la struttura aziendale, comprensiva di mezzi e personale, nelle more della definizione del giudizio. Il provvedimento dà atto che la valutazione sul fumus boni iuris può essere lasciata in disparte, poiché manca comunque il periculum in mora.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio allegato fosse prospettato in termini meramente ipotetici e avesse natura esclusivamente patrimoniale: da un lato, il mancato conseguimento di futuri guadagni; dall'altro, il sostenimento di costi fissi connessi alla prosecuzione dell'attività d'impresa, inclusi il mantenimento dell'area di deposito, dei mezzi e del personale. Tali pregiudizi, anche ove dimostrati, sono stati ritenuti eventualmente risarcibili in sede di merito e quindi non irreparabili ai fini cautelari. La domanda è stata pertanto respinta per carenza del periculum in mora, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la relativa decisione.
art. 214-bis codice della strada
Individua il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto del contratto prorogato.
art. 8 d.P.R. 571/1982
È richiamato con riferimento all'inserimento delle imprese nell'elenco degli operatori abilitati all'attività considerata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera allegazione ipotetica del danno non è sufficiente.
- Il pregiudizio consistente nel mancato conseguimento di futuri guadagni e nel sostenimento di costi fissi dell'attività d'impresa ha, di regola, natura patrimoniale e, ove provato, è suscettibile di ristoro risarcitorio; tale carattere esclude il periculum in mora cautelare.
- Quando manca il periculum in mora, il giudice cautelare può respingere la domanda senza esaminare il fumus boni iuris.
- La compensazione delle spese della fase cautelare è ammissibile quando il giudice lo dispone espressamente anche a fronte del rigetto dell'istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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