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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28802/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale per l'anno 2007, in relazione a una compensazione orizzontale effettuata in misura superiore al limite consentito. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della società, ritenendo eccessiva la sanzione irrogata (pari al 30% della parte compensata in eccesso), affermando inoltre che non vi fosse stato danno per l'Erario e che l'Ufficio avrebbe dovuto inviare la comunicazione di irregolarità per consentire l'accesso alla definizione agevolata delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, 13 d.lgs. n. 471/1997 e 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la definizione agevolata non era applicabile perché non si era in presenza di un mero risultato diverso in sede di controllo automatizzato, ma di un mancato versamento. La società resiste e propone ricorso incidentale, censurando: l'illegittimità parziale della cartella per mancato invio della comunicazione di irregolarità; l'omessa pronuncia sul motivo d'appello circa l'estraneità della condotta alla fattispecie di omesso versamento; la violazione degli artt. 3 d.lgs. n. 472/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997 per avere qualificato la condotta come omesso versamento; nonché, con ulteriore motivo, la mancata applicazione dell'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa e per violazione meramente formale senza debito d'imposta.

La decisione

La Corte accoglie il solo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e, cassata la sentenza impugnata, decide nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. La Corte afferma che il controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 si estende alla verifica del superamento del limite dei crediti compensabili e che tale condotta equivale al mancato versamento della parte eccedente, con applicazione della sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. Esclude inoltre che fosse necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità, poiché tale avviso è dovuto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; qui non vi era alcun risultato diverso da quello dichiarato. Ritiene infondato anche l'assunto secondo cui il mancato avviso avrebbe precluso la definizione agevolata, osservando che il contribuente può comunque pagare dopo la cartella con riduzione della sanzione, se la comunicazione era dovuta. Il motivo incidentale sull'omessa pronuncia è superato e comunque infondato, mentre l'ultimo motivo incidentale è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    riduzione delle sanzioni in caso di definizione agevolata

    La riduzione non spetta in via generale, ma solo nei casi previsti dalla norma, ossia quando dal controllo automatico emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione; non si applica al caso di mero mancato versamento della parte eccedente la compensazione consentita.

  • art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato

    L'indebita compensazione oltre il limite equivale, ai fini sanzionatori, a un mancato versamento tempestivo della quota eccedente, con applicazione della sanzione del 30%.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente principale in collegamento con il regime sanzionatorio, ma la Corte non ne fa derivare una diversa disciplina rispetto a quella applicata.

  • art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il controllo automatizzato comprende anche la verifica della tempestività dei versamenti e del superamento del limite dei crediti compensabili; consente l'iscrizione a ruolo dell'importo non versato e della relativa sanzione.

  • art. 54-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata nel ricorso incidentale quale base del controllo automatizzato IVA, in parallelo all'art. 36-bis, per sostenere l'illegittimità della cartella senza previa comunicazione.

  • artt. 16 e 17, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamati dalla parte contribuente per contestare il trattamento sanzionatorio e la procedura seguita, ma le censure sono respinte.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    La comunicazione di irregolarità è necessaria solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione; se il controllo non prospetta un risultato diverso da quello dichiarato, l'invio preventivo non è dovuto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata e decidere la questione di diritto anche a fronte di un error in procedendo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la riproduzione o la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa può essere invocata solo con adeguata allegazione e specifica indicazione degli atti e delle questioni rilevanti; nel caso concreto il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso incidentale sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato della dichiarazione può riguardare non solo la correttezza formale dei dati, ma anche la tempestività dei versamenti e la verifica del superamento dei limiti di compensazione dei crediti d'imposta.
  • L'indebita compensazione oltre il limite massimo consentito è trattata, ai fini sanzionatori, come mancato versamento della quota eccedente, con applicazione della sanzione proporzionale prevista per l'omesso pagamento.
  • La preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria quando non vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione e il controllo non evidenzi un risultato diverso da quello dichiarato.
  • La definizione agevolata delle sanzioni non opera in modo automatico in ogni ipotesi di controllo; presuppone i casi tipizzati dalla normativa e non può essere invocata per fattispecie diverse dal controllo con esito difforme rispetto alla dichiarazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto alla localizzazione e riproduzione degli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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