Cassazione Penale, Ordinanza n. 20038/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Procura aveva iscritto un soggetto per il reato di calunnia, in ipotesi consumata in danno della persona offesa odierna ricorrente. A seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa contro la richiesta/decisione di archiviazione, il giudice aveva comunque disposto l'archiviazione. La persona offesa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il decreto di archiviazione non avrebbe considerato che la denuncia con finalità ritorsiva era proprio quella per la quale l'indagato era stato iscritto per calunnia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che contro l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa non è ammesso ricorso per cassazione, ma solo il reclamo per le violazioni indicate dall'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. Poiché il provvedimento non è affetto da abnormità né strutturale né funzionale, il ricorso era non consentito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis, comma 3, c.p.p.
contro l'ordinanza di archiviazione emessa a seguito del rigetto dell'opposizione della persona offesa è previsto il reclamo per le sole violazioni indicate dalla norma, non il ricorso per cassazione
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
il ricorso proposto in violazione del regime impugnatorio previsto è inammissibile
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è, di regola, impugnabile con ricorso per cassazione se non nei casi di abnormità, ma solo con i rimedi tipizzati dall'art. 410-bis, comma 3, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione che censuri il merito o la motivazione di tale ordinanza, in assenza di un vizio impugnatorio consentito, è inammissibile perché propone doglianze non previste dall'ordinamento.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione esperibile, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19879/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19885/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19888/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19890/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19891/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19893/2025 del 28/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →