Cassazione Penale, Sentenza n. 16602/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zuccalà impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo violazione di norme sostanziali e dell'art. 273 c.p.p., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sia quanto alla mancata qualificazione del suo ruolo come estraneo all'associazione mafiosa sia quanto alle esigenze cautelari. Il Procuratore contestava invece la parziale rimozione della misura cautelare sul reato di associazione mafiosa, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso i gravi indizi nonostante elementi poi ritenuti probatori dal pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito un'ampia, rigorosa e logica motivazione: ha escluso per Zuccalà i gravi indizi di partecipazione al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), ma ha confermato i gravi indizi relativi ai reati connessi allo spaccio e al narcotraffico (art. 74 e art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) nonché l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del Tribunale sul concreto pericolo di reiterazione, la personalità pericolosa dell'indagato, la sua posizione attiva nel narcotraffico e l'assenza di elementi che dimostrassero la cessazione dei legami con il gruppo. In conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato alle spese; è disposto il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferito al reato di associazione mafiosa; la Corte ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che ha escluso gravi indizi di partecipazione di Zuccalà a tale associazione sulla base dell'esame complessivo delle intercettazioni e delle attività investigative
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui delitti di traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; il Tribunale del riesame e la Cassazione hanno ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine ai capi contestati di spaccio e acquisto di sostanze, confermando la gravità indiziaria per i reati fine
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Previsioni penali connesse agli illeciti in materia di stupefacenti; richiamata nei capi 60 e 61 come reati contestati e ritenuti gravemente indiziati
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'utilizzo di un'organizzazione mafiosa nel compimento di reati quali il traffico di droga; il Tribunale ha rilevato la sussistenza dell'aggravante in relazione ai reati di droga contestati
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa; la Corte non ha ravvisato violazioni e non ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia applicato erroneamente la norma procedurale invocata
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata la duplice presunzione relativa prevista dall'articolo in tema di esigenze cautelari; il Tribunale ha utilizzato tale presunzione per motivare il concreto pericolo di reiterazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità; applicata per l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere il carattere doloso o colposo nella proposizione del ricorso e per motivare l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti come un giudice di merito: verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito; un apprezzamento probatorio ben motivato è difficilmente sovvertibile
- Per il reato associativo di stampo mafioso occorrono indici di partecipazione attiva e di ruolo nella programmazione o esecuzione delle attività illecite; la mera conoscenza o connivenza, anche se legata da rapporti familiari, può non essere sufficiente
- Intercettazioni, pedinamenti e sequestri possono costituire un compendio indiziario significativo se valutati nel loro insieme e con congruenza logico-giuridica
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, contatti con sodali, gravità della condotta) devono essere motivate con riferimento a fatti concreti e al profilo della personalità dell'indagato; in presenza di un quadro indiziario e di una pericolosità elevata la custodia in carcere può risultare necessaria
- Un ricorso per cassazione che tende a ottenere una diversa valutazione di merito degli stessi elementi istruttori, senza contestare la carenza legale della motivazione, è spesso dichiarato inammissibile
- Le parti che propongono ricorso devono addurre censure che riguardino profili formali o di illogicità manifesta della motivazione; altrimenti il giudice di legittimità conferma le valutazioni del giudice di merito
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