Cassazione Penale, Sentenza n. 20182/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. rispetto a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. I fatti consistono nell'utilizzo indebito di carte di credito intestate a terzi per ricaricare, tramite web, un conto scommesse a lui intestato. Il GIP ha rigettato l'istanza ritenendo assente l'unitarietà del programma criminoso, motivando essenzialmente con la mancanza di contiguità territoriale e ritenendo le condotte espressione di mera inclinazione a reiterare violazioni della legge penale. Il ricorrente ha censurato la decisione denunciando violazione dell'art. 81, comma 2 c.p. e rilevando l'omogeneità delle condotte (indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica 640 o 493-ter c.p.), la natura telematica degli atti che rende incerta la collocazione territoriale del soggetto agente e la presenza di un precedente procedimento con fatti analoghi, che indicherebbero una ideazione unitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del GIP carente. Pur richiamando la giurisprudenza che, in alcuni casi, considera l'uso reiterato di internet non sufficiente di per sé a dimostrare un progetto criminoso unitario, la Corte ha rilevato che il Tribunale dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato il rifiuto della continuazione alla luce degli elementi prodotti dall'istante: omogeneità delle condotte, ristretto arco temporale (circa un mese) e possibile impiego di un unico instrumentum criminis. Ha quindi annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
disposto nell'ordinanza impugnata: riconoscimento della continuazione in esecuzione
Norma che disciplina l'istituto della continuazione in sede di esecuzione rispetto a reati già giudicati separatamente in sede di cognizione; consente di chiedere il riconoscimento dell'unità di programma criminoso per ottenere il cumulo o differente trattamento punitivo
art. 81, comma 2, cod. pen.
art. 81, comma 2 c.p. richiamato dal ricorrente
Riguarda i casi di concorso di norme o dissimili qualificazioni che possono tradursi in un unico disegno criminoso: la censura del ricorrente era fondata sulla rilevanza dell'unità di ideazione ai fini del cumulo e della continuazione
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 287 del 23/09/2021, dep. 2022, Carretta)
massima citata in motivazione
Precisa che l'uso reiterato di un sito internet non è di per sé indice sufficiente dell'unitaria predeterminazione criminosa (la rete è piattaforma neutra); tuttavia tale principio non esime il giudice dall'esaminare e motivare gli altri elementi (omogeneità, temporalità, strumenti comuni) che possono concorrere a dimostrare la continuazione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario valutare l'esistenza di un 'unico disegno criminoso' sulla base di più indici: omogeneità delle condotte, vicinanza temporale, impiego di medesimi strumenti (instrumentum criminis) e, se presenti, collegamenti obiettivi tra i fatti.
- La natura telematica delle condotte attenua il rilievo della contiguità territoriale: quando i reati sono commessi tramite internet, l'individuazione del 'locus commissi delicti' può risultare incerta e non può essere l'unico elemento decisivo per escludere la continuazione.
- L'utilizzo ripetuto di una piattaforma telematica non prova automaticamente l'esistenza di un progetto criminoso unitario: va sempre considerato nel contesto complessivo degli altri elementi probatori.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di continuazione, dando conto esplicito dei motivi per cui ritiene non dimostrata l'unità di ideazione nonostante indici contrari prodotti dall'istante.
- La presenza di procedimenti precedenti con fatti analoghi e modalità operative sovrapponibili può costituire elemento favorevole al riconoscimento della continuazione, purché adeguatamente valutato e motivato dal giudice.
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