Ordinanza n. 195/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Brescia di inammissibilità della domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere presentato nel 2020 domanda di protezione internazionale e ottenuto un permesso per richiesta asilo, scaduto il 21 settembre 2023, ha visto respingere la domanda di protezione internazionale. La Commissione Territoriale di Brescia ha tuttavia trasmesso gli atti alla Questura, ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso per cure mediche ai sensi dell’art. 32, comma 3.1, d.lgs. 25/2008. Tale permesso è stato rilasciato con validità dal 14 novembre 2024 al 14 maggio 2025. Con istanza del 12 maggio 2025 il ricorrente ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo il titolo non convertibile alla luce del d.l. 20/2023, convertito nella l. 50/2023. Il ricorrente ha impugnato il decreto chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto prima facie legittima la dichiarazione di non convertibilità del permesso per cure mediche, poiché la novella introdotta dal d.l. 20/2023 ha eliminato la possibilità di conversione. Al momento dell’entrata in vigore della novella il ricorrente non era titolare di un permesso suscettibile di conversione, ma era soltanto in attesa di un titolo collegato alla procedura di protezione internazionale, che non gli è stato concesso. Inoltre, il permesso per cure mediche, anche successivamente rinnovato nelle more del giudizio, era stato rilasciato nel novembre 2024, quindi dopo l’entrata in vigore del d.l. 20/2023. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 32, comma 3.1, d.lgs. 25/2008
La disposizione è richiamata quale base per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale.
d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023
La novella ha eliminato la possibilità di convertire il permesso per cure mediche in un titolo per lavoro subordinato; tale disciplina è stata ritenuta prima facie applicabile perché, alla sua entrata in vigore, il ricorrente non era titolare di un permesso convertibile e il permesso per cure mediche è stato rilasciato soltanto nel novembre 2024.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
Massime di principio
- La possibilità di convertire un permesso di soggiorno deve essere valutata alla luce della disciplina vigente quando il richiedente è titolare del titolo di soggiorno oggetto di conversione, non sulla base della mera pendenza di una precedente domanda di protezione internazionale.
- Quando una novella normativa elimina la convertibilità di un determinato titolo di soggiorno, la tutela della posizione maturata sotto la disciplina previgente non può essere invocata da chi, al momento dell’entrata in vigore della novella, non era titolare di un permesso suscettibile di conversione.
- La domanda cautelare va respinta per difetto di fumus boni iuris quando il provvedimento impugnato appare prima facie conforme alla disciplina sopravvenuta e il titolo di soggiorno è stato rilasciato dopo l’entrata in vigore della normativa che ne esclude la conversione.
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