Cassazione Penale, Sentenza n. 1977/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dall'istante in relazione a rapina aggravata, furto e reati connessi. La Corte d'appello aveva ritenuto che, nonostante l'assoluzione nel giudizio di merito per insussistenza o non partecipazione, sussistessero elementi concreti che dimostravano una grave imprudenza/negligenza dell'Ebert nella gestione e cessione della Mercedes utilizzata dai rapinatori (mancata formalizzazione del trasferimento, disponibilità delle targhe, radiazione dal PRA, incongruenze nelle spiegazioni rese), tali da aver creato un quadro indiziario ingannevole che ha contribuito all'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per infondatezza, confermando che il giudice della riparazione poteva autonomamente valutare la condotta dell'istante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo. I giudici hanno condiviso che la mancata formalizzazione della vendita/cessione dell'autovettura e la disponibilità delle targhe in periodo attinente alla rapina rappresentano comportamento di grave negligenza idoneo a costituire causa dell'apparente coinvolgimento nel reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 314 c.p.p. disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e il giudizio sulla sussistenza di causa di esclusione quando l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinarla. La Corte ha applicato il criterio che valuta se la condotta dell'indagato abbia, ex ante, creato la falsa apparenza della configurabilità del reato, anche in presenza di errore dell'autorità procedente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., pronunce richiamate nella motivazione, es. De Benedictis ecc.)
Principio secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi disponibili per accertare la condotta dolosa o con colpa grave dell'interessato; deve motivare su fatti concreti e non su mere supposizioni, e può giungere a conclusioni diverse rispetto al giudice di merito pur senza poter ritenere provati fatti che quest'ultimo ha escluso.
Massime di principio
- La sentenza conferma che l'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: se emerge che l'interessato con la propria condotta ha creato, anche involontariamente, un quadro indiziario ingannevole (colpa grave), la domanda di riparazione può essere rigettata.
- Il giudice della riparazione svolge un accertamento autonomo rispetto al giudizio di merito e può valorizzare elementi rimasti accertati nel processo penale anche se non sufficienti per la condanna, purché si tratti di fatti concreti che dimostrino negligenza o imprudenza grave.
- Comportamenti quali la cessione di beni registrati senza formalità (mancata voltura), la conservazione o la circolazione di targhe riconducibili al proprietario in periodi sospetti, e spiegazioni incongrue o reticenti possono integrare colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
- Il giudice della riparazione deve motivare con riferimento a fatti precisi; tuttavia, la presenza di un quadro indiziario confuso non impedisce che, se persistono elementi oggettivi di disattenzione grave del richiedente, l'indennizzo venga negato.
- In sede di impugnazione, la mera censura generica della motivazione dei giudici della riparazione non è sufficiente: va contestato specificamente in quali punti la valutazione sarebbe contraddittoria o il travisamento probatorio.
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