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Sentenza

Sentenza del 03/10/2018 n. 24011 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEG per il 2002. L'accertamento riguardava, da un lato, la deducibilità di perdite o svalutazioni su crediti e, dall'altro, l'esistenza di sopravvenienze attive non contabilizzate, individuate nella differenza tra crediti e debiti verso la società francese Pinede SA, ritenuta dall'Ufficio un'interposizione fittizia nell'ambito di un'operazione immobiliare in Francia. I sei motivi riguardavano, tra l'altro, l'autorizzazione dell'Ufficio a proporre appello, la specificità dell'appello dell'Agenzia, la motivazione dell'avviso, la distinzione tra perdita e svalutazione di crediti, l'imputazione temporale della deduzione e l'applicabilità dell'art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'autorizzazione all'appello, poiché, dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, tale autorizzazione non condiziona il diritto dell'Agenzia delle Entrate a impugnare. Ha giudicato sufficientemente specifico l'appello dell'Ufficio. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza o ritenuti infondati. In particolare, la contribuente non ha dimostrato con elementi certi e precisi la definitività delle perdite sui crediti e non ha fornito prova contraria alla presunzione di interposizione della società francese e alla conseguente imputazione delle sopravvenienze attive. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.500 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2

    Gli uffici periferici dovevano essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello.

    La disposizione non è più applicabile, dopo l'operatività delle agenzie fiscali, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, poiché gli organi ministeriali originariamente menzionati sono stati soppressi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    L'appello tributario deve contenere motivi sufficientemente specifici, ma tale requisito può essere soddisfatto anche riproponendo argomentazioni già svolte in primo grado, purché siano dirette a criticare in modo chiaro la sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    L'Amministrazione può imputare al contribuente redditi formalmente riferiti a soggetti interposti quando dimostri, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che l'interposizione è fittizia. Spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    In presenza di elementi presuntivi acquisiti dall'Ufficio, il contribuente deve dimostrare l'estraneità delle operazioni contestate alla propria attività d'impresa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42

    Le contestazioni relative alla motivazione e al metodo dell'accertamento devono essere formulate in modo autosufficiente, riportando nel ricorso i passaggi dell'avviso ritenuti erronei o omessi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66

    La perdita su crediti è deducibile quando la sua inesigibilità è certa e definitiva; una mera difficoltà temporanea di riscossione integra invece una svalutazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 6, nella formulazione applicabile

    La rettifica delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi.

    La questione non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta la motivazione dell'avviso o denuncia l'omessa pronuncia deve riprodurre i contenuti rilevanti degli atti e indicare dove le questioni sono state formulate nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Una perdita su crediti è deducibile solo se il contribuente documenta elementi certi e precisi che dimostrino l'inesigibilità definitiva; la semplice difficoltà di incasso non è sufficiente.
  • Quando l'Amministrazione sostiene che una società estera è un soggetto interposto fittiziamente, può fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente deve dimostrare concretamente l'autonomia e l'effettività delle operazioni estere.
  • La prova contraria non può limitarsi a contestazioni generiche: occorre produrre contratti, flussi finanziari, documentazione contabile, rapporti societari e ogni elemento idoneo a dimostrare la reale estraneità delle operazioni.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza, riportando testualmente le parti degli atti e delle difese su cui si fondano le censure; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
  • La specificità dell'appello tributario è rispettata quando l'atto individua le statuizioni contestate e spiega perché la decisione di primo grado sarebbe errata, anche mediante il richiamo a motivi già dedotti, purché il richiamo sia critico e non meramente ripetitivo.
  • Dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate non necessita dell'autorizzazione prevista per i vecchi uffici ministeriali per proporre appello contro una sentenza sfavorevole.

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