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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29182/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro probatorio d'urgenza di armi e munizioni rinvenute presso un locale nella disponibilità dell'indagato. Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di convalida per carenza di finalità probatorie, ma aveva negato la restituzione dei beni ritenendo sussistente il fumus di una contravvenzione in materia di armi e, quindi, il divieto di restituzione per cose soggette a confisca obbligatoria. L'indagato ha ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per avere il Tribunale applicato il divieto restitutorio e ravvisato il fumus senza un effettivo trasferimento delle armi in luogo diverso da quello denunciato, sostenendo che la difformità tra luogo di custodia indicato in denuncia e luogo di rinvenimento riguardasse solo la carabina e le munizioni denunciate il 28 settembre 2025. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché il provvedimento riconosceva che le altre armi e munizioni erano state trovate nel garage di via G. Di Vittorio, luogo di originaria detenzione, dal quale non sarebbero mai state spostate; inoltre le denunce pregresse non avrebbero indicato in modo specifico il luogo di custodia. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti in cui il riesame aveva esteso indistintamente il divieto di restituzione a tutto il materiale sequestrato senza accertare, per ciascuna res, l'effettivo trasferimento materiale in un luogo diverso da quello denunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva negato la restituzione dei beni sequestrati, ritenendo illegittima la motivazione sulla sussistenza del fumus e sul divieto di restituzione per tutte le armi e munizioni. Il provvedimento è stato invece confermato quanto al vincolo relativo all'arma e alle munizioni denunciate come detenute in via G. Galilei di Montaione, rispetto alle quali lo spostamento materiale risultava accertato e non contestato. La causa è stata rinviata al Tribunale di Firenze, Sezione misure cautelari, per nuovo esame limitato alla restituzione dei beni sequestrati diversi da quelli per cui il trasferimento era già provato.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    nel riesame del sequestro, il giudice può negare la restituzione delle cose sequestrate se sussiste un divieto di restituzione, ma tale valutazione deve essere effettuata in modo puntuale e differenziato sulle singole res.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge, nozione che include anche vizi motivazionali radicali.

  • art. 240 cod. pen.

    richiamato come norma sulla confisca, in funzione del divieto restitutorio per cose soggette a confisca obbligatoria.

  • art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152

    richiamato dalla difesa a sostegno della dedotta insussistenza della fattispecie contravvenzionale e del divieto di restituzione.

  • art. 38, quinto comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    la Corte lo interpreta come norma che impone la ripetizione della denuncia quando l'arma viene trasferita in un luogo diverso da quello indicato, per consentire all'autorità il controllo sul luogo di detenzione.

  • art. 17 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    la contravvenzione richiamata come fumus, in rapporto alla violazione dell'obbligo di denuncia/ripetizione della denuncia previsto dall'art. 38 T.U.L.P.S.

  • artt. 221 e 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    norme della originaria contestazione, poi riqualificata dal giudice del riesame.

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio o preventivo, quando il giudice del riesame neghi la restituzione di beni in ragione di una ipotizzata confisca obbligatoria, deve verificare in modo specifico e distinto la sussistenza del presupposto illecito per ciascun bene sequestrato, senza estendere automaticamente il divieto a tutto il materiale rinvenuto.
  • La contravvenzione in materia di armi collegata alla mancata ripetizione della denuncia presuppone l'accertamento di un effettivo trasferimento materiale dell'arma o delle munizioni in un luogo diverso da quello precedentemente denunciato; non basta il solo mutamento della residenza anagrafica o la generica omissione, in una denuncia successiva, dell'indicazione del luogo di custodia.
  • Ai fini del controllo sul fumus della fattispecie contravvenzionale, il giudice non può desumere il trasferimento delle armi esclusivamente da elementi indiziari generici o da una denuncia che rinvii alle precedenti comunicazioni, se non emergono dati fattuali concreti sullo spostamento delle singole res.
  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro, il sindacato è limitato alla violazione di legge, ma vi rientrano anche quelle motivazioni così radicalmente carenti o illogiche da risultare incomprensibili o prive del minimo di coerenza e completezza richiesto.

Come è indicizzato

MaterieSequestroFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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