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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34258/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato inammissibili due reclami, iscritti ai nn. 1497/2026 SIUS e 1507/2026 SIUS, proposti contro sanzioni disciplinari di esclusione dalle attività ricreative, riferite a rapporti del 6 marzo 2026. Il provvedimento aveva rilevato che, per tale sanzione, erano consentite soltanto censure in rito, mentre i reclami prospettavano questioni di merito sugli episodi contestati. Il detenuto ha chiesto personalmente alla Corte di cassazione l’annullamento dei provvedimenti. La Corte ha rilevato che, trattandosi di ricorso proposto personalmente, difettava la legittimazione a impugnare in cassazione richiesta dall’art. 613, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione dell’8 settembre 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattabile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L’inammissibilità è stata pronunciata per difetto di legittimazione, poiché il ricorso per cassazione era stato presentato personalmente dal detenuto in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    L'impugnazione è correttamente qualificata ricorso per cassazione in quanto i provvedimenti impugnati sono stati assunti ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    I provvedimenti del Magistrato di sorveglianza adottati ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. sono impugnabili mediante ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte può procedere de plano quando l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’interessato, anziché secondo le forme richieste dall’art. 613, comma 1, c.p.p., è inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, se non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’interessato in violazione delle forme stabilite dall’art. 613, comma 1, c.p.p. è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Quando l’impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione, la Corte di cassazione può trattarla de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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