Cassazione Civile, Ordinanza n. 38509/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un decreto della Corte d'appello, quale giudice di rinvio dopo precedente cassazione, che aveva liquidato le spese dei giudizi di merito, cassazione e rinvio, ma aveva escluso per il giudizio di merito e per quello di rinvio il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione. I ricorrenti hanno impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che l'omesso riconoscimento di tale fase avesse comportato una liquidazione inferiore al minimo tariffario inderogabile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, richiamando il principio per cui, ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui si desuma la non necessità di istruzione; ha quindi esteso tale principio al giudizio di opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89/2001, per la sua analoga struttura rispetto all'opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha riconosciuto ai ricorrenti il compenso di euro 283,50 per la fase istruttoria e di trattazione del giudizio di merito e di euro 283,50 per l'analoga fase del giudizio di rinvio, per un totale di euro 567,00, oltre accessori di legge. Ha inoltre condannato il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro per il governo delle spese di lite e per la loro corretta liquidazione secondo soccombenza
art. 2233 c.c.
richiamato quale norma sul compenso professionale, in relazione al rispetto dei minimi tariffari
D.M. n. 55/2014
utilizzato come fonte dei parametri per la liquidazione del compenso del difensore; la Corte ribadisce che la fase istruttoria/trattazione va riconosciuta quando ne ricorrano i presupposti considerati dal decreto
D.M. n. 37/2018
richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 quale disciplina dei parametri di liquidazione
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014
la fase istruttoria va liquidata tenendo conto anche dell'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, inclusi quelli che evidenziano la non necessità dell'istruzione
art. 5-ter della L. n. 89/2001
richiamato per qualificare il giudizio di opposizione, ritenuto strutturalmente analogo all'opposizione a decreto ingiuntivo ai fini della liquidazione della fase istruttoria
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione della causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale per la fase istruttoria e di trattazione, il giudice deve considerare non solo l'attività strettamente istruttoria svolta, ma anche l'esame dei provvedimenti emessi nel corso del procedimento e funzionali all'istruzione, compresi quelli che dimostrano che l'istruzione non era necessaria.
- La mancata liquidazione della fase istruttoria in presenza dei relativi presupposti può determinare una liquidazione inferiore ai parametri minimi applicabili, con conseguente violazione della disciplina tariffaria.
- Il criterio elaborato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in tema di compenso per la fase istruttoria è estensibile anche ad altri procedimenti con struttura analoga, come l'opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89/2001.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., liquidando direttamente le somme dovute.
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