Cassazione Penale, Sentenza n. 30471/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di responsabilità per bancarotta semplice documentale (artt. 110 c.p., 217 co.2 e 224 co.1 R.D. n.267/1942) per omessa/irregolare tenuta della contabilità della GLOCAL THINKING S.R.L. De Biasio ha dedotto cinque motivi: (1) nullità per violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta condanna per fatto diverso; (2) vizio di motivazione e legge per aver ritenuto responsabile nonostante la presunta consegna/completa disponibilità della contabilità e l'uscita dalla carica prima della formazione del fallimento; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (4) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3 L.F. (danno di particolare tenuità); (5) intervenuta prescrizione. Moronese ha sollevato tre motivi in larga parte sovrapponibili (mancato riconoscimento di art.131-bis e art.219 L.F.) e, come terzo motivo, ha censurato la revoca della sospensione condizionale in appello conseguente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, lamentando violazione del divieto di reformatio in peius; inoltre la difesa di De Biasio ha depositato un motivo nuovo volto a rinunciare alla sostituzione per ottenere la sospensione condizionale, motivo poi ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato in toto inammissibile il ricorso di De Biasio e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e, per possibile colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende. I primi due motivi di Moronese sono stati dichiarati inammissibili; il terzo motivo è stato ritenuto fondato solo in relazione alla illegittima elisione della sospensione condizionale operata dalla Corte d'appello: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei confronti di Moronese Davide limitatamente alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, che questa Corte può ripristinare ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.. Il motivo nuovo depositato da De Biasio è stato dichiarato inammissibile perché estraneo e tardivo rispetto ai capi di gravame originari.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato; usato per qualificare la responsabilità congiunta di amministratore e liquidatore.
art. 217 co.2 R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare)
Norma penale sulla bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili; applicata per valutare la responsabilità degli amministratori per i libri del triennio rilevante.
art. 224 co.1 R.D. n. 267/1942
Prevede le pene per i delitti fallimentari; richiamata nel capo d'imputazione e nella determinazione della sanzione.
art. 521 c.p.p.
Regola la correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che non sia avvenuta mutazione dell'accusa posto che 'irregolare/incompleta tenuta' e 'omessa tenuta' sono in rapporto di progressione e non di eterogeneità.
art. 606 lett. c) e lett. e) c.p.p.
Censure dedotte in cassazione relative a nullità (lett. c) e a motivazione/violazione di legge (lett. e); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che i criteri sono cumulativi per la valutazione finale e l'esistenza di uno solo degli elementi ostativi preclude l'applicazione della causa.
art. 219 comma 3 L.F. (R.D. n.267/1942)
Attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità in reati fallimentari; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, il danno non fosse di speciale tenuità e il motivo era generico/infondato.
art. 61-bis L. n. 689/1981
Disposizione che dopo la riforma ha reso incompatibili le pene sostitutive con la sospensione condizionale; la Corte ha chiarito che tale divieto non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla riforma (si applica la norma più favorevole).
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; discussa in relazione alla possibilità di applicarla con pena pecuniaria per fatti anteriori alla riforma.
art. 2 comma 4 cod. pen.
Principio di applicazione della norma penale più favorevole nel tempo; richiamato per stabilire la non ricaduta retroattiva del divieto di cumulo tra pena sostitutiva e sospensione introdotto dalla riforma.
art. 620 lett. l) c.p.p.
Consente alla Cassazione di ripristinare in sede di annullamento senza rinvio benefici come la sospensione condizionale; invocato per ripristinare il beneficio a favore di Moronese.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti di De Biasio.
art. 587 c.p.p.
Regola l'effetto estensivo dell'impugnazione tra imputati; la Corte ha escluso l'applicazione estensiva al caso di Moronese per ragioni di autonomia delle posizioni.
art. 2214 cod. civ.
Indica gli obblighi di tenuta delle scritture contabili; richiamato per definire quali libri fossero obbligatori e oggetto della contestazione.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato se il fatto contestato e quello ritenuto sono in rapporto di progressione/complessità e non di eterogeneità: 'irregolare/incompleta tenuta' può comprendere 'omessa tenuta'.
- In caso di 'doppia conforme' le motivazioni di primo e secondo grado si integrano: la Corte di cassazione sindaca solo macroscopici vizi di motivazione e non una diversa rivalutazione del merito probatorio.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non meri ripetuti o generici rilievi dell'appello; la genericità intrinseca o la mancata correlazione con le ragioni della decisione rendono il ricorso inammissibile.
- L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione congiunta dei criteri (modalità della condotta, esiguità del danno, colpevolezza); la presenza di un elemento ostativo esclude la causa di non punibilità.
- L'attenuante per danno di speciale tenuità in reati fallimentari impone una specifica allegazione e motivazione: deduzioni vaghe o generiche sono inammissibili.
- Il termine di prescrizione per i reati fallimentari decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento; pertanto condotte anteriori possono rientrare nel periodo utile per la punibilità.
- Motivi nuovi in cassazione sono ammissibili solo se attengono a punti della decisione già oggetto di gravame; motivi tardivi o estranei rispetto all'impugnazione originaria sono inammissibili.
- La revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado da parte del giudice d'appello è illegittima salvo che l'imputato non l'abbia espressamente impugnata o rinunciata: vale il divieto di reformatio in peius; inoltre la disciplina successiva (es. riforme) si applica secondo la regola della legge più favorevole nel tempo.
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