Cassazione Civile, Ordinanza n. 09082/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia entrate)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Ufficio amministratore di fatto di una cooperativa. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, ma la CTR, quale giudice di rinvio dopo una precedente cassazione per motivazione mancante, aveva nuovamente accolto l'appello del contribuente, ritenendo che egli non fosse amministratore di fatto né responsabile della società e che le deduzioni dell'Ufficio fossero contraddittorie e prive di riscontro. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR si era limitata a un rinvio alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello; (2) violazione di norme civilistiche sulla figura dell'amministratore di fatto e sulla responsabilità, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso tale qualità e non avrebbe considerato la pretesa esistenza di una società di fatto tra più soggetti, con conseguente imputazione dei redditi ai partecipanti ai sensi dell'art. 5 TUIR. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente: il giudice di merito si era limitato a confermare la decisione di primo grado mediante mero rinvio, senza illustrare le censure dell'appellante né le ragioni del loro rigetto, rendendo impossibile individuare il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il giudice del rinvio dovrà riesaminare integralmente l'appello dell'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 111 Cost.
richiede che le decisioni siano sorrette da motivazione effettiva e intelligibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
impone al giudice tributario di esporre concisa ma sufficiente motivazione della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiama, per il processo tributario d'appello, le regole di motivazione della sentenza.
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di ricostruire il percorso logico della decisione.
art. 2639 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla figura dell'amministratore di fatto.
art. 2392 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità degli amministratori.
art. 2394 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità verso i creditori sociali.
art. 5 TUIR
invocato per sostenere l'imputazione dei redditi della società di fatto ai partecipanti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla se si limita a un rinvio meramente adesivo alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione per relationem è legittima solo quando, dal rinvio e dal contenuto degli atti richiamati, sia comunque possibile individuare le ragioni della decisione e verificare l'esame delle censure dedotte in appello.
- Quando è accolto un motivo di ricorso che impone la rinnovazione dell'esame dell'appello, gli ulteriori motivi che presuppongono una nuova valutazione del merito restano assorbiti.
- Se la Corte di cassazione, cassando una precedente decisione per vizio di motivazione, ha implicitamente ritenuto integro il contraddittorio, tale profilo non può essere riaperto nei successivi gradi di giudizio di rinvio e di legittimità tra le medesime parti originarie.
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