Cassazione Civile, Ordinanza n. 41492/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza del Tribunale di Firenze e ha rinviato la causa al Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente pretermesso e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale per superamento del limite di velocità accertato con dispositivo elettronico. In primo grado l’opposizione era stata proposta sia dalla proprietaria del veicolo sia dal conducente. Il giudice di pace aveva annullato il verbale, ma in appello l’unione di comuni aveva impugnato la decisione nei soli confronti della proprietaria. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, nullità del giudizio di appello e della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che l’appello avrebbe dovuto essere notificato anche al conducente-opponente di primo grado, litisconsorte necessario; con il secondo motivo ha lamentato violazione di norme processuali e ultrapetizione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché il conducente, avendo proposto autonomamente opposizione in primo grado, doveva essere evocato anche in appello; in difetto, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità del procedimento per violazione del contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Richiamato in relazione al litisconsorzio e alla necessaria partecipazione di tutte le parti del giudizio.
art. 331 c.p.c.
In caso di impugnazione proposta senza evocare una parte necessaria o comunque pretermessa, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, a pena di nullità del grado di appello.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Censura invocata per violazione di legge e vizio motivazionale sul tema dell’ultrapetizione; la Corte non vi si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 6 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale dell’opposizione; la Corte non affronta la censura nel merito.
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
Indica il rito applicabile all’opposizione avverso il verbale amministrativo.
art. 204-bis c.d.s.
Attribuisce la legittimazione all’opposizione al trasgressore e, nelle violazioni ex art. 142, commi 8 e 9, anche all’autore materiale/conducente.
art. 196 c.d.s.
Richiamato per la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, se ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
art. 142, comma 8, c.d.s.
Norma sostanziale violata secondo il verbale, relativa al superamento del limite di velocità.
art. 142, commi 8 e 9, c.d.s.
Richiamati per affermare la legittimazione del conducente/autore materiale dell’infrazione a proporre opposizione.
art. 112 c.p.c.
La doglianza sulla sua violazione viene respinta dal giudice di appello, ma la Cassazione non si pronuncia su tale profilo per assorbimento.
art. 281-sexies c.p.c.
Indicato come base formale della sentenza di primo grado.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 2 c.d.s.
Richiamato dal giudice di appello per ritenere legittima la contestazione differita in ragione delle condizioni della strada.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a verbale per violazioni del codice della strada, quando l’impugnazione di primo grado è proposta da più soggetti che agiscono in distinte qualità e con posizioni autonome, l’appello deve essere notificato a tutti gli opponenti che siano rimasti parti del giudizio, altrimenti il contraddittorio è incompleto.
- L’omessa evocazione in appello di una parte che sia litisconsorte necessario o comunque pretermessa in un rapporto processuale inscindibile non determina l’inammissibilità automatica del gravame, ma impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa stradale, il conducente autore materiale dell’infrazione e il proprietario del veicolo possono avere legittimazioni distinte; se entrambi hanno proposto opposizione in primo grado, ciascuno deve essere coinvolto nel successivo grado di impugnazione.
- La violazione del contraddittorio nel grado di appello determina nullità del procedimento e della sentenza che lo conclude ed è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
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