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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 1194 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento con metodo analitico - induttivo - "Contabilità in nero" - Valido elemento indiziario - Onere della prova contraria incombe al contribuente -Accertamento induttivo e rettifica di un maggior reddito - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la legittimità dell'accertamento induttivo e della rettifica del maggior reddito. La contabilità extracontabile, anche digitale, è stata ritenuta un valido elemento indiziario e sufficiente a fondare la pretesa tributaria, trasferendo sul contribuente l'onere di dimostrare l'inattendibilità o l'erroneità dei dati utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973, fondato sulla cosiddetta "contabilità in nero", costituita da appunti personali, annotazioni e informazioni dell'imprenditore, anche in formato digitale. Tali elementi possono costituire prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonea a giustificare la rettifica del reddito dichiarato e l'accertamento di un maggior reddito. Una volta acquisiti tali indizi, spetta al contribuente fornire la prova contraria.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973

    Individua il metodo di accertamento analitico-induttivo per i soggetti i cui redditi sono determinati sulla base delle scritture contabili.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dichiarato sulla base di presunzioni qualificate, purché gli elementi utilizzati siano gravi, precisi e concordanti.

  • Artt. 2709 e seguenti del codice civile

    Le scritture e le annotazioni dell'imprenditore possono avere valore probatorio; anche la contabilità informale o digitale può essere valorizzata come elemento indiziario contro il contribuente.

Massime di principio

  • Appunti personali, registri paralleli, file digitali o altre forme di contabilità extracontabile possono legittimare un accertamento analitico-induttivo se presentano un contenuto attendibile e coerente.
  • La contabilità in nero non deve necessariamente costituire una contabilità formalmente completa: può essere sufficiente come indizio qualificato per contestare il reddito dichiarato.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve dimostrare concretamente che le annotazioni sono inesatte, riferite ad altri periodi o non rappresentative di ricavi effettivi.
  • La mera contestazione generica dell'attendibilità degli appunti o del metodo di accertamento non è normalmente sufficiente a superare la presunzione; occorrono elementi documentali o argomentazioni specifiche.
  • La presenza di contabilità ufficiale non impedisce all'Amministrazione di utilizzare documentazione extracontabile quando emergano discrepanze tra i dati dichiarati e gli elementi rinvenuti.

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