Cassazione Civile, Ordinanza n. 11761/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di pagamento relativo al periodo d'imposta 2009, un ulteriore avviso relativo ai periodi 2009-2013 e un provvedimento di diniego di rimborso per l'anno 2014, contestando la pretesa accise sull'energia elettrica prodotta e ceduta. La contribuente sosteneva di avere correttamente indicato nelle dichiarazioni annuali l'energia prodotta e ceduta come esente ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, assumendo di essere autoproduttore; l'Ufficio aveva invece negato il presupposto dell'autoconsumo, rilevando che l'energia era stata ceduta a soggetti giuridicamente distinti. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato il rigetto. In cassazione la società aveva proposto sei motivi: violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 e dei principi di tutela dell'affidamento per non avere la sentenza considerato le determinazioni amministrative che avrebbero indotto la società ad applicare l'agevolazione; nullità della sentenza per omessa motivazione; omesso esame di fatti decisivi relativi all'affidamento sulla qualifica di autoproduttore; violazione dell'art. 11 L. n. 212/2000 per non avere riconosciuto la nullità della pretesa in presenza di atti amministrativi assimilati a risposta ad interpello; violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 e degli artt. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e 2602 ss. c.c. sulla qualifica di autoproduttore; violazione degli artt. 15 e 57 d.lgs. n. 504/1995 e degli artt. 3 e 24 Cost. sulla decorrenza della prescrizione quinquennale, che la ricorrente riteneva decorrere dalla dichiarazione di consumo e non dal consumo effettivo. Nelle more la ricorrente ha però depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso, facendo presente l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, essendo stata proposta senza notifica alla controparte secondo la disciplina applicabile ratione temporis, non produceva effetti come rinuncia processuale in senso proprio, ma evidenziava il venir meno dell'interesse ad agire. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali, valorizzando la sopravvenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'inammissibilità discendeva da circostanze sopravvenute.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Era la norma invocata dalla contribuente per sostenere l'esenzione delle accise sull'energia ceduta come autoprodotta; la Corte non si è pronunciata nel merito della sua portata, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia non notificata.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente a tutela del legittimo affidamento; la Corte non ha esaminato il merito della censura per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente in relazione alle determinazioni amministrative assimilate a interpello; la Corte non ha deciso sul punto per inammissibilità del ricorso.
art. 15, d.lgs. n. 504/1995
Citato nel motivo sulla prescrizione del credito per accise; non esaminato nel merito.
art. 57, d.lgs. n. 504/1995
Citato nel motivo sulla prescrizione quinquennale del credito per accise; non esaminato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la censura di omesso esame di fatti decisivi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, in relazione alla censura di nullità della decisione di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato a fondamento del vizio di motivazione denunciato.
art. 390 c.p.c.
La Corte ha affermato che, nella disciplina applicabile anteriormente alla formulazione attuale, la rinuncia al ricorso doveva essere notificata alla controparte; in difetto, essa vale solo come perdita dell'interesse ad agire.
art. 3 Cost.
Citato nel motivo sulla prescrizione; non esaminato nel merito.
art. 24 Cost.
Citato nel motivo sulla prescrizione e sul diritto di difesa; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Quando la rinuncia al ricorso per cassazione non è notificata alla controparte secondo la disciplina applicabile, essa non opera come rinuncia processuale in senso pieno ma segnala il venir meno dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- La sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso, derivante da fatti successivi alla proposizione dell'impugnazione, consente di dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- In caso di inammissibilità determinata da circostanze sopravvenute, la Corte può disporre la compensazione delle spese e non applicare il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi restano prive di scrutinio quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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