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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14946/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 337 c.p. e per altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo dedotto in cassazione riguardava un preteso vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sull'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era lineare, coerente e logicamente argomentata e che il ricorrente non si era confrontato in modo puntuale con tali argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È indicato come uno dei reati per cui vi è stata condanna nella sentenza impugnata; il testo non consente di precisare ulteriormente la fattispecie concreta.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una censura meramente assertiva o apodittica sull'eccessività della pena.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando è generico e non si misura con le argomentazioni, lineari e logicamente coerenti, poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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