Sentenza n. 1652/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Padova che aveva ordinato al Comune l'iscrizione anagrafica del ricorrente e condannato Prefettura e Comune al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, tramite il proprio amministratore di sostegno, un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova del 4 febbraio 2026, con la quale era stata disposta, previa disapplicazione di un provvedimento prefettizio, l'immediata iscrizione anagrafica presso il Comune di Campodarsego ed era stata pronunciata una condanna solidale della Prefettura e del Comune alle spese di lite. Al momento della decisione del TAR, la sentenza civile non era passata in giudicato, essendo pendente un appello davanti alla Corte d'Appello di Venezia. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per il difetto del giudicato, l'improcedibilità per omessa notificazione alla Prefettura e, quanto alla condanna alle spese, il mancato rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, non anche di una sentenza del giudice ordinario ancora soggetta ad appello. Il Collegio ha richiamato la continuità sostanziale tra l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e l'art. 37 della l. n. 1034/1971, nonché l'ordinanza della Corte costituzionale n. 122/2005, secondo cui la limitazione dell'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato non è irragionevole, considerata la natura della giurisdizione di ottemperanza, estesa al merito, e la possibilità di utilizzare gli strumenti esecutivi previsti dal codice di procedura civile per i provvedimenti esecutivi non ancora definitivi. Il TAR non ha quindi esaminato le ulteriori eccezioni del Comune. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente in favore del Comune. È stata inoltre revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della palese inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
«L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: … c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato».
La disposizione limita l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e agli altri provvedimenti loro equiparati; non consente l'ottemperanza di una sentenza civile ancora appellabile.
art. 37, comma 1, l. n. 1034/1971
«I ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria [...]».
La disciplina previgente confermava che il giudizio di ottemperanza riguardava l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario; il TAR ne rileva la sostanziale continuità con l'attuale art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La norma è stata richiamata dal Comune in relazione al termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni, ma l'eccezione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto del giudicato.
artt. 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002
Sono stati applicati per revocare l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della palese inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario soltanto quando essa sia passata in giudicato o costituisca un provvedimento ad essa equiparato; una sentenza civile ancora soggetta ad appello non può costituire il titolo per il giudizio di ottemperanza.
- La limitazione dell'ottemperanza amministrativa alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato non è irragionevole, poiché il giudizio di ottemperanza comporta una giurisdizione estesa al merito e si distingue dagli ordinari strumenti esecutivi civili utilizzabili per provvedimenti del giudice ordinario non definitivi ma esecutivi.
- In assenza del giudicato richiesto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il ricorso per ottemperanza è inammissibile; le ulteriori questioni relative alla notificazione del ricorso o ai termini dilatori per l'esecuzione delle condanne pecuniarie restano assorbite.
- La palese inammissibilità del ricorso per ottemperanza può giustificare la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, oltre alla condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →