Sentenza n. 10115/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della Determinazione della Regione Piemonte – Direttore della Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”), comunicata via pec in data 15 dicembre 2022; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; ; - del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali concernenti il ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza permanente del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio la Regione Piemonte ha depositato un provvedimento del 29 ottobre 2025 dal quale risultava che l'impresa aveva versato il 48% dell'importo originariamente dovuto, in applicazione della riduzione prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della somma ridotta e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto integrata la fattispecie legale prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, che collega al versamento della quota ridotta e all'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali di ripiano. Il ricorso è stato quindi definito senza esame dei motivi di merito, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali [...], con compensazione delle spese di lite.
La disposizione introduce una definizione legale della controversia: il versamento della quota ridotta prevista dalla legge, unitamente all'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento, estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati quali fondamento della comunicazione di avvio del procedimento impugnata; la sentenza non esamina i relativi profili di legittimità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non incide sulla definizione sostanziale del giudizio.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell'importo originariamente dovuto estingua l'obbligazione amministrativa e stabilisce espressamente la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro gli atti presupposti, il giudice deve definire il giudizio per cessazione della materia del contendere se il pagamento e il relativo accertamento amministrativo risultano dichiarati e attestati agli atti.
- La cessazione della materia del contendere derivante dal meccanismo legale di definizione del payback per dispositivi medici comporta, secondo la previsione normativa applicata, la compensazione delle spese di lite.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere impedisce l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti regionali e ministeriali di ripiano, non essendo più attuale l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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