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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Rivalutazione aree PIP - Diversificazione indice di fabbricabilità -Dequalificazione della destinazione urbanistica - Legittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRAP anno 2006 relativo alla rivalutazione di aree PIP e al calcolo della plusvalenza. L'appellante deduce: omessa valutazione di documenti e certificato di destinazione urbanistica; errata interpretazione dell'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 (cd. decreto Bersani) in relazione alla cessione volontaria di aree interessate da esproprio; invocazione dell'art.10 L.1150/1942 e della non applicabilità delle "misure di salvaguardia"; rilievo che il PRG era adottato ma non approvato dalla Regione; violazione dell'art.1 comma 473 L.266/2005 circa l'obbligo di rivalutazione; contestazione della omogeneità da operare per "Aree" e non per "Zone"; questioni di legittimità costituzionale di art.36 comma 2; omissione della pronuncia sul computo dell'imponibile per la plusvalenza; e richiesta di esclusione delle sanzioni per presunta incertezza normativa (art.8 D.Lgs. 546/1992).

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello ritenendo infondati tutti i motivi. In particolare: non emerge un'omessa valutazione probante dei documenti richiamati dall'appellante e tali documenti sono giudicati insufficienti a scalfire la limitazione alla rivalutazione operata dall'Ufficio; l'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 è stato interpretato nella sua chiarezza e applicato: la fabbricabilità fissata dallo strumento urbanistico comunale è rilevante ai fini fiscali anche senza approvazione regionale e senza strumenti attuativi; l'art.10 L.1150/1942 è incompatibile con le disposizioni di cui sopra e quindi irrilevante; l'art.1 comma 473 L.266/2005 richiede la rivalutazione di tutte le aree acquistate e la diversificazione dell'indice di fabbricabilità non dequalifica la destinazione produttiva comune (PIP); le censure costituzionali e la pretesa incertezza normativa non sono ritenute rilevanti o fondate; il calcolo degli oneri accessori e degli interessi è stato ritenuto corretto; la domanda nuova basata su altra norma è inammissibile per essere introdotta tardivamente. Condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali complessive per i due gradi in euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n.223 del 04.07.2006, art.36 comma 2 (convertito L. n.248/2006)

    La norma chiarisce che, ai fini fiscali, la fabbricabilità fissata dallo strumento urbanistico generale comunale è rilevante anche se gli atti non sono stati approvati dalla Regione o non sono accompagnati da strumenti attuativi; tale previsione legittima la limitazione dell'imposizione fiscale operata dall'Ufficio.

  • L. 17.08.1942 n.1150, art.10

    Ritenuta incompatibile con l'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 e quindi irrilevante rispetto alla questione della qualificazione urbanistica e della rilevanza fiscale delle aree.

  • L. n.266/2005, art.1 comma 473

    Obbliga alla rivalutazione di tutte le aree acquistate; la Commissione interpreta che non ammette limitazioni soltanto alle aree inserite nel PIP e che la diversificazione dell'indice di fabbricabilità non esclude la comune destinazione a "zona per insediamenti produttivi".

  • D.Lgs. n.546/1992, art.8

    Richiesta dell'appellante di escludere le sanzioni per "oggettiva incertezza normativa" non è accolta: la Commissione ritiene non sussistenti condizioni di incertezza tali da giustificare l'esclusione o mitigazione delle sanzioni.

  • L. 23.08.1998 n.400, art.15 comma 5

    La eccezione fondata su tale norma è considerata inammissibile perché costituisce domanda nuova non anteriormente proposta nel ricorso originario.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 97, 111 e 77

    Le censure di incostituzionalità sollevate dall'appellante rispetto all'art.36 comma 2 non sono ritenute rilevanti o fondate alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabile.

  • Corte di Cassazione, sentenza n.16229/2010 (richiamata)

    Richiamata in relazione al principio che per invalidare una decisione giudiziaria occorre certezza e non mera probabilità; usata per respingere la censura di omesso esame di documenti.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.25506/2006 (richiamata)

    Richiamata in relazione all'efficacia retroattiva e all'interpretazione dell'art.36 commi del D.L. n.223/2006.

  • Corte Costituzionale, ordinanze n.41, n.266, n.394/2008 (richiamate)

    Richiamate a sostegno della legittimazione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006.

  • Agenzia delle Entrate, Circolare n.28 del 04.08.2006 (richiamata)

    Forniuta come chiarimento interpretativo dell'art.36 comma 2 e delle sue ricadute applicative per la determinazione fiscale delle aree.

Massime di principio

  • La diversa attribuzione dell'indice di fabbricabilità all'interno di una stessa zona PIP non dequalifica la destinazione urbanistica primaria di 'zona per insediamenti produttivi': ai fini fiscali rileva la destinazione generale prevista dallo strumento urbanistico.
  • Quando lo strumento urbanistico comunale (PRG o equivalente) fissa la fabbricabilità, tale determinazione è rilevante ai fini fiscali anche in assenza di approvazione regionale o strumenti attuativi, secondo l'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 e giurisprudenza consolidata.
  • Per contrastare una rettifica fiscale relativa a qualificazione urbanistica o rivalutazione occorre produrre documentazione chiara e idonea a dimostrare con certezza lo status giuridico dell'area alla data rilevante; mere probabilità o indizi non sono sufficienti.
  • La norma che impone la rivalutazione (art.1 comma 473 L.266/2005) va interpretata in senso estensivo: la rivalutazione deve riguardare le aree acquisite e non può essere limitata arbitrariamente solo ad alcune porzioni quando la destinazione generale è omogenea.
  • Le eccezioni di illegittimità costituzionale e le deduzioni di incertezza normativa difficilmente prevalgono se esistono disposizioni chiare (legge, prassi amministrativa e giurisprudenza) che disciplinano il profilo fiscale contestato.
  • Le domande o eccezioni introdotte per la prima volta in sede di appello o in memoria successiva possono essere dichiarate inammissibili come domande nuove; porre tempestivamente le questioni nel primo grado è importante.
  • In caso di soccombenza, il carico delle spese processuali segue le regole ordinarie: il contribuente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

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