Sentenza del 12/02/2020 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Rivalutazione aree PIP - Diversificazione indice di fabbricabilità -Dequalificazione della destinazione urbanistica - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRAP anno 2006 relativo alla rivalutazione di aree PIP e al calcolo della plusvalenza. L'appellante deduce: omessa valutazione di documenti e certificato di destinazione urbanistica; errata interpretazione dell'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 (cd. decreto Bersani) in relazione alla cessione volontaria di aree interessate da esproprio; invocazione dell'art.10 L.1150/1942 e della non applicabilità delle "misure di salvaguardia"; rilievo che il PRG era adottato ma non approvato dalla Regione; violazione dell'art.1 comma 473 L.266/2005 circa l'obbligo di rivalutazione; contestazione della omogeneità da operare per "Aree" e non per "Zone"; questioni di legittimità costituzionale di art.36 comma 2; omissione della pronuncia sul computo dell'imponibile per la plusvalenza; e richiesta di esclusione delle sanzioni per presunta incertezza normativa (art.8 D.Lgs. 546/1992).
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello ritenendo infondati tutti i motivi. In particolare: non emerge un'omessa valutazione probante dei documenti richiamati dall'appellante e tali documenti sono giudicati insufficienti a scalfire la limitazione alla rivalutazione operata dall'Ufficio; l'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 è stato interpretato nella sua chiarezza e applicato: la fabbricabilità fissata dallo strumento urbanistico comunale è rilevante ai fini fiscali anche senza approvazione regionale e senza strumenti attuativi; l'art.10 L.1150/1942 è incompatibile con le disposizioni di cui sopra e quindi irrilevante; l'art.1 comma 473 L.266/2005 richiede la rivalutazione di tutte le aree acquistate e la diversificazione dell'indice di fabbricabilità non dequalifica la destinazione produttiva comune (PIP); le censure costituzionali e la pretesa incertezza normativa non sono ritenute rilevanti o fondate; il calcolo degli oneri accessori e degli interessi è stato ritenuto corretto; la domanda nuova basata su altra norma è inammissibile per essere introdotta tardivamente. Condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali complessive per i due gradi in euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n.223 del 04.07.2006, art.36 comma 2 (convertito L. n.248/2006)
La norma chiarisce che, ai fini fiscali, la fabbricabilità fissata dallo strumento urbanistico generale comunale è rilevante anche se gli atti non sono stati approvati dalla Regione o non sono accompagnati da strumenti attuativi; tale previsione legittima la limitazione dell'imposizione fiscale operata dall'Ufficio.
L. 17.08.1942 n.1150, art.10
Ritenuta incompatibile con l'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 e quindi irrilevante rispetto alla questione della qualificazione urbanistica e della rilevanza fiscale delle aree.
L. n.266/2005, art.1 comma 473
Obbliga alla rivalutazione di tutte le aree acquistate; la Commissione interpreta che non ammette limitazioni soltanto alle aree inserite nel PIP e che la diversificazione dell'indice di fabbricabilità non esclude la comune destinazione a "zona per insediamenti produttivi".
D.Lgs. n.546/1992, art.8
Richiesta dell'appellante di escludere le sanzioni per "oggettiva incertezza normativa" non è accolta: la Commissione ritiene non sussistenti condizioni di incertezza tali da giustificare l'esclusione o mitigazione delle sanzioni.
L. 23.08.1998 n.400, art.15 comma 5
La eccezione fondata su tale norma è considerata inammissibile perché costituisce domanda nuova non anteriormente proposta nel ricorso originario.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 97, 111 e 77
Le censure di incostituzionalità sollevate dall'appellante rispetto all'art.36 comma 2 non sono ritenute rilevanti o fondate alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabile.
Corte di Cassazione, sentenza n.16229/2010 (richiamata)
Richiamata in relazione al principio che per invalidare una decisione giudiziaria occorre certezza e non mera probabilità; usata per respingere la censura di omesso esame di documenti.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.25506/2006 (richiamata)
Richiamata in relazione all'efficacia retroattiva e all'interpretazione dell'art.36 commi del D.L. n.223/2006.
Corte Costituzionale, ordinanze n.41, n.266, n.394/2008 (richiamate)
Richiamate a sostegno della legittimazione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006.
Agenzia delle Entrate, Circolare n.28 del 04.08.2006 (richiamata)
Forniuta come chiarimento interpretativo dell'art.36 comma 2 e delle sue ricadute applicative per la determinazione fiscale delle aree.
Massime di principio
- La diversa attribuzione dell'indice di fabbricabilità all'interno di una stessa zona PIP non dequalifica la destinazione urbanistica primaria di 'zona per insediamenti produttivi': ai fini fiscali rileva la destinazione generale prevista dallo strumento urbanistico.
- Quando lo strumento urbanistico comunale (PRG o equivalente) fissa la fabbricabilità, tale determinazione è rilevante ai fini fiscali anche in assenza di approvazione regionale o strumenti attuativi, secondo l'art.36 comma 2 D.L. n.223/2006 e giurisprudenza consolidata.
- Per contrastare una rettifica fiscale relativa a qualificazione urbanistica o rivalutazione occorre produrre documentazione chiara e idonea a dimostrare con certezza lo status giuridico dell'area alla data rilevante; mere probabilità o indizi non sono sufficienti.
- La norma che impone la rivalutazione (art.1 comma 473 L.266/2005) va interpretata in senso estensivo: la rivalutazione deve riguardare le aree acquisite e non può essere limitata arbitrariamente solo ad alcune porzioni quando la destinazione generale è omogenea.
- Le eccezioni di illegittimità costituzionale e le deduzioni di incertezza normativa difficilmente prevalgono se esistono disposizioni chiare (legge, prassi amministrativa e giurisprudenza) che disciplinano il profilo fiscale contestato.
- Le domande o eccezioni introdotte per la prima volta in sede di appello o in memoria successiva possono essere dichiarate inammissibili come domande nuove; porre tempestivamente le questioni nel primo grado è importante.
- In caso di soccombenza, il carico delle spese processuali segue le regole ordinarie: il contribuente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
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