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Ordinanza

Ordinanza n. 2120/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che autorizza temporaneamente e in via sperimentale l’utilizzo di un immobile confiscato alla criminalità organizzata quale deposito di mastelli e contenitori per la raccolta differenziata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privati interessati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 31 del 12 giugno 2026 e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva. Dal testo dell’ordinanza cautelare non sono esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La questione processuale esaminata riguarda l’individuazione dei controinteressati: al momento della proposizione del ricorso essi non erano individuabili, mentre sono stati identificati a seguito del deposito, da parte del Comune, della nota contenente l’istanza sottoscritta dai soggetti interessati. Il Collegio ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso introduttivo e dell’ordinanza ai soggetti che hanno firmato tale istanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso non inammissibile, poiché i controinteressati non erano individuabili al momento della sua proposizione. Una volta divenuti identificabili, ha posto a carico dei ricorrenti l’onere di notificare loro il ricorso introduttivo e la presente ordinanza entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito della relativa prova. Ha precisato che l’inosservanza dell’onere determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La trattazione cautelare è stata rinviata al 25 settembre 2026 per consentire l’integrazione del contraddittorio. Nelle more, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso interinalmente l’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata, bilanciando gli interessi contrapposti e considerando che le elevate temperature estive potevano determinare potenziali pericoli per l’igiene e la salute pubblica, trattandosi di un locale ritenuto inidoneo all’uso cui era stato destinato. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    Il mancato adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando i controinteressati non sono individuabili al momento della proposizione del ricorso, tale circostanza non determina l’inammissibilità originaria del ricorso; se essi diventano successivamente identificabili, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio.
  • L’integrazione del contraddittorio deve essere eseguita dalla parte ricorrente entro il termine perentorio fissato dal giudice, mediante notifica del ricorso e del provvedimento che dispone l’incombente ai controinteressati individuati, con deposito della prova della notifica.
  • Il mancato rispetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio costituisce causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In sede cautelare, l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato può essere sospesa interinalmente, anche rinviando la trattazione definitiva, quando il bilanciamento degli interessi evidenzi un rischio attuale per l’igiene e la salute pubblica derivante dall’esecuzione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareIstruttoria processualeOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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