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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11771/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un lavoratore al superiore inquadramento nel II livello del CCNL Terziario, con decorrenza dal 1 febbraio 2015 per il trattamento economico e dal 1 maggio 2015 per l'inquadramento, nonché al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 19.474,26. La Corte territoriale aveva ritenuto che il lavoratore svolgesse compiti operativamente autonomi, con funzioni di coordinamento e controllo, e aveva escluso che il superminimo individuale potesse assorbirsi nelle differenze dovute per il nuovo livello. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: con i primi due ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non contestati alcuni fatti e avesse mal valutato le prove circa le mansioni svolte e la spettanza del II livello; con il terzo motivo ha dedotto violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla retribuzione, censurando il mancato assorbimento del superminimo; con il quarto, subordinato, ha sostenuto che dagli accordi e dal comportamento delle parti risultasse la volontà di rendere il superminimo assorbibile anche in caso di aumento derivante da superiore inquadramento, richiamando anche il principio generale di assorbibilità salvo patto contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché formulati in modo promiscuo, cum ulando violazioni di legge, censure di omesso esame di fatti e contestazioni sulla valutazione delle prove, senza distinguere chiaramente i singoli vizi; inoltre ha osservato che le doglianze sul fatto storico decisivo erano generiche e riferite a una pluralità di circostanze, e che la dedotta non contestazione investiva un apprezzamento di merito riservato al giudice territoriale. Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte ha ricordato la regola generale dell'assorbimento del superminimo individuale nei miglioramenti retributivi, salvo diversa pattuizione o diversa previsione collettiva, con onere del lavoratore di provare il titolo che esclude l'assorbimento; ha però giudicato inammissibile la censura perché mirava solo a contrapporre una diversa interpretazione degli accordi individuali rispetto a quella accolta dalla Corte d'appello. La decisione impugnata è stata ritenuta plausibile e coerente con i criteri ermeneutici, poiché la clausola che limitava l'assorbimento ai futuri aumenti dei minimi tabellari non comprendeva l'aumento derivante dal riconoscimento di un superiore inquadramento. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per la disciplina del superiore inquadramento e per il raffronto tra mansioni svolte e livello contrattuale rivendicato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova, anche con riferimento alla dedotta non contestazione e alla prova del titolo che esclude l'assorbimento del superminimo.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nei motivi per denunciare un asserito vizio della sentenza di merito, ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura per commistione di vizi.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ricorda che la mancata contestazione specifica produce relevatio ab onere probandi, ma l'apprezzamento della non contestazione resta riservato al giudice di merito.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi alla pretesa non contestazione dei fatti allegati.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi alla pretesa non contestazione dei fatti allegati.

  • art. 100 CCNL Terziario

    Richiamato in relazione ai requisiti del livello rivendicato e alla declaratoria contrattuale applicabile.

  • art. 113 CCNL Terziario

    Richiamato con riferimento alla disciplina del superminimo e alla sua assorbibilità.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della pattuizione sul superminimo; la Corte ritiene che l'interpretazione della clausola adottata dal giudice di merito sia plausibile e non meramente contrapposta.

  • art. 1365 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel quarto motivo per sostenere l'interpretazione del contratto secondo il comportamento delle parti.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla Corte come criterio di conservazione del contratto: nel dubbio le clausole vanno interpretate in senso utile, non in modo da renderle prive di effetto.

  • art. 1371 c.c.

    Invocato nel quarto motivo per la regola del significato più ragionevole e conforme alla comune intenzione delle parti.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato in relazione alla struttura della retribuzione e al superminimo individuale.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo distinto ai singoli vizi tipizzati e che il n. 5 è applicabile entro i limiti tracciati dalle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare, in un unico motivo, censure eterogenee di violazione di legge, violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi senza distinguere chiaramente quale vizio si riferisca a ciascun profilo denunciato.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico, discusso tra le parti, sia realmente decisivo in senso rigoroso; non basta prospettare una pluralità di circostanze o una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'accertamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte e la valutazione del loro valore probatorio appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei miglioramenti economici derivanti da superiore inquadramento, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente o la contrattazione collettiva disponga in senso diverso.
  • L'onere di dimostrare la pattuizione derogatoria che esclude l'assorbimento del superminimo grava sulla parte che ne invoca la permanenza.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente la violazione dei criteri ermeneutici e non si limiti a proporre una lettura alternativa.
  • Nel dubbio, le clausole contrattuali devono essere interpretate in modo da produrre effetti utili e non da risultare superflue o prive di funzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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