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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11788/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il sequestro preventivo di un immobile precedentemente appartenuto al defunto Luigi Francescoangeli e attualmente occupato dal ricorrente. Il motivo di ricorso deduce l'insussistenza dei presupposti del sequestro preventivo: a) carenza del fumus boni iuris, perché la perizia sulla firma sarebbe contraddetta da altro elaborato e l'analisi delle celle telefoniche non fornirebbe prova certa della presenza del ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto; b) mancanza del periculum in mora, in quanto il Tribunale avrebbe usato formule generiche (es. "il danno è in re ipsa") senza indicare un danno concreto derivante dalla permanenza nell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le critiche sull'apparato motivazionale, perché l'ordinanza del tribunale del riesame contiene motivazione ampia e sufficiente. Ha dichiarato correttamente accertato il fumus boni iuris, anche alla luce delle conclusioni del consulente di parte e delle risultanze dell'analisi del traffico telefonico che escluderebbe la presenza del ricorrente nel luogo e nel momento della sottoscrizione contestata; il ricorso è stato giudicato generico e non ha spiegato come il ricorrente avrebbe potuto firmare se non presente in quel luogo. Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice secondo cui il perdurante possesso dell'immobile da parte dell'indagato determina un aggravamento delle conseguenze del reato: ostacola le attività della curatela e il completamento della successione ereditaria e impedisce la messa a reddito o l'utilizzazione del bene da parte degli aventi diritto. Conseguentemente il sequestro preventivo è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto-legge 137/2020, art. 23 co. 8

    Richiamata la procedura di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto ex norma; principio procedurale richiamato senza impatto sostanziale sul merito.

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Indica i motivi di impugnazione della sentenza in cassazione; la Corte evidenzia che i rilievi motivazionali possono integrare una violazione di legge solo nei casi in cui l'apparato motivazionale sia totalmente carente o irragionevole.

  • codice di procedura penale, art. 325

    La cassazione avverte che il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo), limitando il sindacato sulle valutazioni di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per violazione di legge: le critiche meramente motivazionali difficilmente prevalgono se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente carente.
  • Per confutare il fumus boni iuris il ricorrente deve proporre argomentazioni concrete e specifiche che risolvano il nucleo probatorio centrale (es. spiegare coerentemente le evidenze contrarie come i dati telefonici), non limitarsi ad affermazioni generiche o a richiamare perizie contrastanti senza riscontri probatori risolutivi.
  • Il periculum in mora può essere fondato sull'occupazione continuativa dell'immobile quando questa impedisca alla curatela o agli eredi di gestire, mettere a reddito o disporre del bene, con conseguente aggravamento delle conseguenze del reato; l'uso della locuzione 'in re ipsa' non è per sé insufficiente se il giudice di merito ha adeguatamente motivato il nesso di pregiudizio.
  • Il sequestro preventivo ha natura 'impeditiva' rispetto al protrarsi dell'attività illecita (non è atto di confisca): è sufficiente dimostrare che la misura impedisce il perdurare dell'illecito o l'aggravamento delle sue conseguenze.
  • Le prove tecniche (perizie, analisi del traffico telefonico) hanno rilievo decisivo: chi le impugna deve fornirne valutazione alternativa coerente e circostanziata per scalfire le conclusioni del giudice.

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