Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28754/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione alla liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato la richiesta inammissibile ritenendo che Marini fosse stato condannato a 30 anni per il reato di sequestro di persona (art. 630 c.p.) e non avesse collaborato con la giustizia, configurando quindi un reato ostativo all'ammissione al beneficio. In cassazione il difensore ha contestato la valutazione sostenendo che, a seguito dello scioglimento del cumulo e tenendo conto del pre-sofferto e di una riduzione per liberazione anticipata, la pena riferibile al reato ostativo era di 28 anni e quindi già interamente espia­ta; perciò non sussisterebbe l'ostatività. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame, ritenendo applicabile alla fattispecie la novella normativa introdotta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha eliminato la preclusione automatica per il delitto di cui all'art. 630 c.p. e ha introdotto oneri probatori e istruttori a carico del condannato e dell'autorità giudiziaria. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite sulla questione del criterio di scioglimento del cumulo (principio secondo cui la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria), ma ha ritenuto la questione non decisiva alla luce della sopravvenuta disciplina favorevole e applicabile ai procedimenti pendenti; conseguentemente ha disposto il rinvio per il riesame secondo la nuova normativa.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. pen.

    Reato contestato a Marini (sequestro di persona a scopo di estorsione), qualificato come reato "ostativo" ai fini dei benefici penitenziari salvo diverse disposizioni successive.

  • art. 176 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura di violazione di legge relativa alla determinazione della pena pertinente al reato ostativo; il motivo di cassazione denunciava violazione di tale norma nella valutazione della pena da considerare per l'ostatività.

  • art. 2 legge n. 203/1991

    "I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati"

    Stabilisce il collegamento fra l'elenco di reati ostativi dell'art. 4-bis e l'accesso alla liberazione condizionale; configurava, nella vigenza antecedente alla novella, una preclusione per i condannati per reati indicati in 4-bis.

  • art. 4-bis legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    Disciplina i benefici penitenziari per i condannati per reati di criminalità organizzata ed eversiva; originariamente escludeva l'accesso a tali benefici in assenza di collaborazione con la giustizia, per i reati ricompresi nel catalogo (fra cui l'art. 630 c.p.).

  • Corte costituzionale, sent. n. 253/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis nella parte che precludeva i permessi premio ai condannati ostativi in assenza di collaborazione, ma tale pronuncia è stata ritenuta limitata ai permessi premio e non estendibile per analogia agli altri benefici penitenziari.

  • Sez. U, sent. 15.12.2022 (Zavettieri)

    Ha risolto il contrasto giurisprudenziale sul criterio di scioglimento del cumulo: se il provvedimento di unificazione comprende una condanna per reato ostativo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza subire la riduzione derivante dall'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p.

  • Decreto-legge 31/10/2022 n.162, convertito con legge 30/12/2022 n.199

    "anche in assenza di collaborazione con la giustizia"

    Ha modificato l'art. 4-bis estendendo la possibilità, per i condannati per il delitto di cui all'art. 630 c.p., di accedere alle misure alternative e ai benefici penitenziari anche senza collaborazione, ma introducendo oneri probatori e investigativi: il condannato deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili/di riparazione o l'impossibilità di adempierle e allegare elementi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata; l'autorità giudiziaria deve compiere approfondite indagini e richiedere pareri/informazioni specifiche. La Corte ha ritenuto tale novella normativa sostanziale e applicabile ai procedimenti pendenti.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore applicabile nel cumulo di pene concorrenti; la Corte ha richiamato la problematica della riduzione operata dall'art. 78 e il suo rapporto con la determinazione della porzione di pena pertinente al reato ostativo, sul quale le Sezioni Unite hanno chiarito il principio di cui sopra.

  • Sez. U, n. 14/30.06.1999 (Ronga) e altre pronunce citate

    Giurisprudenza precedente che ha trattato la necessità di sciogliere il cumulo per individuare la porzione di pena riferibile al reato ostativo; nel tempo sono emersi orientamenti differenti poi risolti dalle Sezioni Unite.

  • Corte costituzionale n. 32/2020

    Richiamata per il principio secondo cui innovazioni favorevoli che incidono sul carattere afflittivo della pena vanno applicate ai procedimenti in corso; supporta la tesi di retroattività della novella favorevole.

Massime di principio

  • Se in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti figura anche una condanna per reato ostativo, per individuare la "quota" di pena riferibile al reato ostativo occorre seguire l'orientamento delle Sezioni Unite: considerare la pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, senza riduzioni dovute al criterio moderatore (art. 78 c.p.).
  • La sopravvenuta normativa (decreto-legge 162/2022, conv. legge 199/2022) ha eliminato l'ostatività automatica per il delitto di cui all'art. 630 c.p. e va applicata ai procedimenti pendenti quando la modifica è favorevole al detenuto; pertanto decisioni precedenti che si fondavano sull'ostatività vanno riesaminate alla luce della nuova disciplina.
  • Per i non collaboratori che chiedono benefici (es. liberazione condizionale) dopo la novella, grava un onere probatorio significativo: dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili/di riparazione o l'impossibilità di assolverle, e allegare elementi specifici che escludano collegamenti con la criminalità organizzata; l'autorità giudiziaria dovrà acquisire approfondite informazioni e pareri (PM, Procura nazionale antimafia, comitato provinciale, direzione istituto, accertamenti economico-patrimoniali di familiari/collegati, ecc.).
  • In situazioni analoghe, è opportuno che la difesa presenti documentazione dettagliata su riparazione dei danni, pagamenti civili, comportamento in detenzione, assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali e qualsiasi elemento probatorio che possa reagire agli indizi di collegamento; la richiesta dovrà considerare le verifiche e i pareri che l'autorità giudiziaria sarà tenuta a richiedere.
  • Anche se una decisione di primo grado ha ritenuto la richiesta inammissibile per ostatività, la difesa può prospettare impugnazioni e chiedere il riesame alla luce di cambiamenti normativi favorevoli; la Corte Suprema può annullare e rinviare per nuovo esame applicando la normativa sopravvenuta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.