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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1030/2025 pubblicata il 07/03/2025.

Giustizia amministrativa202501887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Salerno che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza civile del Tribunale di Salerno, passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore, quale difensore antistatario, euro 545,00 per esborsi, euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata al Comune e, decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza pagamento, il ricorrente aveva notificato anche atto di precetto e quindi proposto il ricorso per ottemperanza. È stata altresì richiesta la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era esecutivo, munito di formula esecutiva, notificato e passato in giudicato. In assenza di costituzione e di prova contraria da parte del Comune, è stato ritenuto comprovato il perdurante inadempimento. Il Comune è stato ordinato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere anche gli atti contabili e finanziari necessari al pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la richiesta di astreinte: le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito rendevano la penalità manifestamente eccessiva e afflittiva. Sono state riconosciute, quali spese funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, soltanto quelle relative alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo, liquidate in euro 100,00; non sono state riconosciute le spese dell'atto di precetto, riferibili all'esecuzione forzata ordinaria. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata costituzione dell'amministrazione, in assenza di elementi contrari, è stata valorizzata dal giudice ai fini della valutazione dell'inadempimento dedotto.

  • art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634

    La sentenza passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione, se anticipati dalla parte, nella misura risultante dall'annotazione dell'Ufficio del Registro.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato secondo la disciplina prevista per le spese di giustizia.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Riguardano l'esecuzione forzata ordinaria; le relative spese, come quelle dell'atto di precetto, non sono state riconosciute come necessarie all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni un'amministrazione pubblica al pagamento di somme, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un titolo esecutivo notificato e dell'allegazione del mancato pagamento, la mancata costituzione dell'amministrazione intimata, non accompagnata da elementi contrari, consente di ritenere comprovato il perdurante inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli anche il compimento delle operazioni contabili e finanziarie necessarie al pagamento; l'insufficienza dello stanziamento o la mancanza di disponibilità di cassa non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di eseguire il giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, considerate le condizioni del debitore pubblico, i vincoli di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche se l'inadempimento persiste.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili le spese successive alla sentenza che siano funzionali alla sua introduzione, come quelle per pubblicazione, esame e notificazione del titolo; non rientrano invece, di regola, le spese dell'atto di precetto, inerenti alla distinta procedura di esecuzione forzata ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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