Sentenza n. 3199/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza nr. 6715/25 dell'intestato Tribunale del 23/07/2025, depositata in data 13/10/2025 ed in pari data notificata telematicamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6715/2025, che aveva annullato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza avverso la prolungata inerzia del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli nell'eseguire la sentenza n. 6715/2025, divenuta definitiva per mancata proposizione dell'appello. Con tale sentenza era stata annullata la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, valorizzando la buona fede, l'inserimento economico-sociale e la nuova opportunità lavorativa del cittadino straniero, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Dopo avere inutilmente presentato un'istanza di esecuzione il 18 dicembre 2025, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato di avere dato esecuzione al giudicato, ripristinando il procedimento e convocando il ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, come documentato dalla nota di convocazione del 19 marzo 2026 per l'appuntamento del 13 aprile 2026. Il TAR ha ritenuto tale attività integralmente satisfattiva della pretesa azionata, poiché ha realizzato l'obiettivo del giudizio di ottemperanza e ha fatto venir meno l'interesse a una pronuncia di merito. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, considerato che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, ma anche la natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività successiva dell'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse azionato, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'amministrazione, nelle more del processo, pone in essere un'attività integralmente conforme al giudicato e satisfattiva del bene della vita perseguito dal ricorrente.
- La mera convocazione del destinatario per il rilascio del titolo di soggiorno può essere ritenuta integralmente satisfattiva della pretesa azionata in ottemperanza quando, secondo il contenuto del giudicato, essa realizza l'esecuzione dovuta e non residua un interesse concreto del ricorrente a una pronuncia di merito.
- L'intervento satisfattivo dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, anche se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la compensazione delle spese quando il giudice ravvisi giusti motivi connessi alla natura della pronuncia e alle circostanze dell'adempimento amministrativo.
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