Cassazione Civile, Ordinanza n. 16257/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, rettificando il reddito ai fini IRPEF e IRAP di un contribuente. L'Ufficio contestava la residenza estera dichiarata e imputava al contribuente redditi di capitale derivanti da movimenti finanziari intercorsi tra lui e alcune società. Il contribuente aveva impugnato l'atto: in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con conferma della pretesa erariale ma riduzione dell'accertamento al 20% dell'ammontare dei redditi contestati. Dopo un primo passaggio in Cassazione con annullamento con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello e confermato la legittimità dell'accertamento come rideterminato. Il contribuente ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione. Nel frattempo, entrambe le parti hanno rappresentato di avere conciliato la controversia e di avere previsto la compensazione delle spese; il contribuente ha anche versato quanto dovuto in base all'accordo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione della controversia sull'avviso di accertamento, risultante dalla documentazione prodotta dall'Agenzia e dalle deduzioni di entrambe le parti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso che, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, fosse dovuto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 48, quarto comma bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ex art. 48, quarto comma bis
È la base normativa richiamata dalle parti per chiedere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione della controversia tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama il principio per cui, quando la causa di inammissibilità sopravviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cass. 07/12/2018, n. 31732
Cass.07/12/2018, n. 31732
È citata come precedente a sostegno dell'esclusione del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia oggetto del giudizio e risulta che il contribuente ha adempiuto a quanto previsto dall'accordo, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite se così concordato dalle parti o comunque in ragione della definizione conciliativa.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la sua proposizione.
Come è indicizzato
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