Cassazione Civile, Ordinanza n. 22578/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della società contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e di alcune cartelle di pagamento presupposte. La società deduceva, da un lato, la necessità di sospendere la procedura esecutiva mentre era pendente una richiesta di rateazione del debito tributario e, dall'altro, la nullità o inesistenza della notifica delle cartelle. In cassazione proponeva tre motivi: con il primo contestava la ritualità della notifica delle cartelle eseguite a mezzo posta; con il secondo contestava la mancata sospensione della procedura esecutiva durante la pendenza della rateazione; con il terzo lamentava che il giudice d'appello avesse erroneamente considerato costituito nel giudizio di appello il concessionario, che avrebbe invece dovuto essere ritenuto contumace.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo nella parte in cui censurava l'affermazione della costituzione in appello del concessionario, ma ha rilevato che la sentenza impugnata aveva comunque posto le spese del giudizio d'appello a carico della parte ricorrente senza che risultasse specificamente la costituzione dell'appellata; per tale capo ha disposto l'annullamento della condanna alle spese del giudizio d'appello. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, poiché non erano state trascritte integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso non fondato/genericamente formulato, anche in considerazione del precedente inadempimento alla rateizzazione già concessa e del carattere cautelare dell'iscrizione ipotecaria. La sentenza impugnata è stata quindi confermata nel resto, con compensazione delle spese della fase di legittimità e con esclusione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel riferimento al principio di autosufficienza e alla necessità di trascrivere gli atti notificatori per consentire il controllo della doglianza.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la ritualità della notifica di cartelle di pagamento, il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, con trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, altrimenti la censura è inammissibile per genericità.
- Le attestazioni relative alle formalità di notifica compiute dal messo notificatore fanno piena fede fino a querela di falso, con conseguente elevata forza probatoria dell'atto notificatorio se non specificamente e ritualmente contestato.
- La deduzione circa la necessità di sospendere una procedura cautelare o esecutiva in pendenza di una richiesta di rateazione del debito deve essere specifica e non generica; l'inadempimento a una rateizzazione già concessa può giustificare il mantenimento dell'iscrizione ipotecaria quale misura cautelare.
- L'erronea affermazione della costituzione di una parte non basta, da sola, a travolgere l'intera sentenza se non è dedotto uno specifico motivo sul capo relativo alle spese; tuttavia, una condanna alle spese priva dei relativi presupposti può essere cassata limitatamente a tale capo.
Come è indicizzato
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