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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29624/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di liquidazione per imposta di registro emessi ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un verbale di assemblea di una società a responsabilità limitata, nel quale veniva enunciato anche un finanziamento infruttifero dei soci, contabilizzato tra i debiti verso terzi e realizzato mediante versamenti in conto capitale e a fondo perduto. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato gli appelli dell'Ufficio, confermando l'annullamento degli avvisi disposto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 4, n. 1, lett. a), della tariffa parte I del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 1362 e 2467 c.c., sostenendo che i versamenti dei soci, pur denominati finanziamento, avessero in sostanza natura di atipico conferimento di capitale e dovessero quindi scontare l'imposta di registro, non potendosi applicare l'esenzione riservata agli aumenti di capitale formalmente deliberati e funzionali al ripianamento di perdite.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, ricostruendo il sistema delle sospensioni dei termini processuali: sospensione speciale di nove mesi per le controversie definibili ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018; assorbimento della sospensione feriale nel periodo di sospensione speciale; ulteriore sospensione emergenziale COVID-19 dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, con sequenza temporale tra le diverse sospensioni e senza cumulo della loro durata. Nel merito, ha accolto il motivo dell'Ufficio, affermando che l'esenzione dall'imposta di registro per l'aumento di capitale è eccezionale e presuppone un aumento formalmente deliberato e finalizzato al ripianamento di perdite, circostanza non risultante nel caso concreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato come base degli avvisi di liquidazione emessi per l'imposta di registro dovuta in relazione all'atto enunciato.

  • art. 4, n. 1, lett. a), tariffa, parte I, d.P.R. n. 131 del 1986

    l'esenzione dall'imposta di registro per gli aumenti di capitale è trattata come eccezione e richiede un aumento formalmente deliberato, funzionale al ripianamento di perdite.

  • art. 1362 c.c.

    invocato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione dell'operazione come aumento di capitale invece che come finanziamento/versamento dei soci.

  • art. 2467 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla natura dei finanziamenti dei soci alla società.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    indicato per il termine di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il regime delle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    applicato come termine lungo di impugnazione, soggetto alle sospensioni speciali e poi a quella emergenziale.

  • art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009

    richiamato per l'applicabilità ratione temporis del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 155, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il computo del termine 'ex nominatione dierum'.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019."

    la sospensione opera ope legis, senza necessità di apposita istanza, se la lite rientra tra quelle definibili.

  • art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969

    la sospensione feriale non si cumula con la sospensione speciale quando questa già assorbe il relativo periodo.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020

    ha sospeso, per l'emergenza COVID-19, il decorso dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, includendo i termini di impugnazione.

  • art. 83, comma 21, d.l. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020

    ha esteso, in quanto compatibili, la disciplina emergenziale anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020, conv. in L. n. 40 del 2020

    ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine finale della sospensione emergenziale.

Massime di principio

  • La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili opera automaticamente, se la lite rientra nel perimetro della definizione agevolata, e si applica anche nel processo tributario.
  • Quando una sospensione speciale dei termini processuali copre integralmente o in parte il periodo feriale, la sospensione di cui alla L. n. 742 del 1969 non si aggiunge automaticamente, perché il periodo feriale resta assorbito salvo diversa previsione legislativa.
  • In presenza di più cause legali di sospensione dei termini, non si cumula la durata delle sospensioni; occorre invece verificare se esse operino contemporaneamente o in successione temporale, conteggiando una sola volta il periodo sovrapposto.
  • L'esenzione dall'imposta di registro per l'aumento di capitale sociale è di stretta interpretazione e presuppone un aumento formalmente deliberato, non essendo sufficiente la mera qualificazione sostanziale dell'operazione come apporto patrimoniale.
  • Per qualificare i versamenti del socio alla società, è rilevante la loro contabilizzazione nel bilancio e la loro opponibilità ai terzi, mentre è irrilevante la sola modalità interna del conferimento o la denominazione attribuita dalle parti.
  • In assenza dei presupposti dell'esenzione, i versamenti dei soci non possono essere automaticamente trattati come aumento di capitale non imponibile, ma vanno valutati secondo la loro effettiva natura giuridica e fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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