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Sentenza

Sentenza n. 2372/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comune di Peschiera Borromeo del 5 agosto 2022 prot. n. AOO.05/08/2022.0029031 avente ad oggetto “Comunicazione avvio procedimento amministrativo per conformazione dell'attività intrapresa ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990 s.m.i. – Modifiche interne e dei prospetti con mutamento di destinazione d'uso per trasformazione degli uffici in centro estetico e benessere, nell'ambito del complesso industriale sito in via Galileo Galilei n. 3, Peschiera Borromeo – Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 4 luglio 2022 prot. n. 24742 – (P.E.367/2022)”; in parte qua della delibera dalla Giunta del Comune di Peschiera Borromeo 19 ottobre 2022 n. 227 avente a oggetto “Approvazione della proposta di monetizzazione aree a standard a compensazione dell'incremento del fabbisogno determinato dal mutamento di destinazione d'uso da produttivo a terziario di parte dell'immobile sito in Peschiera Borromeo, via Galileo Galilei n. 3”; nonché di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche allo stato non noto, ivi compresi gli ulteriori atti nelle more eventualmente assunti richiedenti il versamento della monetizzazione delle aree a standard; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2 marzo 2023: della nota prot. n. AOO.0.20/12/2022.0045859 avente ad oggetto “Comunicazione di richiesta pagamento monetizzazione valore aree a standard – S.C.I.A. del 5/07/2022 prot. 24742 – P.E. 367/2022 Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia - Modifiche interne e dei prospetti con mutamento di destinazione d'uso per la trasformazione di una ulteriore porzione immobiliare del complesso industriale Eure Inox in Centro estetico e benessere, sito in via Galileo Galilei n°3, Peschiera Borromeo” pervenuta alla ricorrente in data 20 dicembre 2022; nonché per l'accertamento ex art. 133, c. 1 lett. a) n. 3) e lett. f) c.p.a. dell'insussistenza dei presupposti per la richiesta di conformazione della SCIA P.E. n. 367/2022 di cui al provvedimento impugnato; dell'insussistenza dei presupposti di debenza della cessione di aree a standard o di interesse pubblico generale, ovvero di monetizzazione alternativa alla predetta cessione; nonché per la condanna del Comune di Peschiera Borromeo a corrispondere alla Eure Inox s.r.l. la somma di euro euro 15.640,80, nelle more indebitamente versata a titolo di monetizzazione di aree a standard, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi.

Giustizia amministrativa202203036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale di conformazione della SCIA mediante richiesta di cessione o monetizzazione di aree a standard, delibera di approvazione della monetizzazione e successiva richiesta di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato una SCIA per modifiche interne e dei prospetti con mutamento di destinazione d’uso di porzioni di un complesso industriale in centro estetico e benessere. Il Comune, decorso il termine previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990, aveva comunicato l’avvio di un procedimento di conformazione della SCIA, chiedendo anche la determinazione e il versamento della monetizzazione delle aree a standard conseguente al mutamento di destinazione d’uso. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990, per tardività dell’intervento conformativo e carenza del relativo potere, nonché sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 51 l.r. Lombardia n. 12/2005 e delle norme tecniche del PGT comunale, sostenendo che il mutamento da produttivo a direzionale non imponesse il reperimento o la monetizzazione di standard aggiuntivi; difetto di istruttoria e motivazione. Con motivi aggiunti sono stati dedotti vizi propri e derivati della richiesta di pagamento del 20 dicembre 2022. È stata inoltre proposta domanda di accertamento dell’insussistenza dei presupposti della conformazione della SCIA e della debenza della cessione o monetizzazione, nonché domanda di ripetizione della somma di euro 15.640,80 versata con riserva. Il Comune ha sostenuto che la SCIA fosse ab origine incompleta per la mancata indicazione della monetizzazione, con conseguente mancato perfezionamento della segnalazione e inoperatività del termine perentorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. In via preliminare ha respinto l’eccezione della società sull’invalidità della costituzione del Comune, rilevando la presenza della procura conferita dal Sindaco e della delibera di Giunta che lo autorizzava a resistere in giudizio. Nel merito ha ritenuto assorbenti e fondate le censure relative al tardivo esercizio dei poteri di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. La monetizzazione sostitutiva degli standard è stata qualificata come espressione di potestà autoritativa e distinta dal contributo di costruzione; le contestazioni dell’amministrazione devono quindi essere esercitate, nei confronti di una SCIA validamente presentata, entro il termine previsto dall’art. 19 oppure, dopo la sua scadenza, mediante autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Nel caso concreto il Comune aveva adottato l’atto di conformazione oltre il termine perentorio. Il TAR ha escluso che la SCIA fosse priva di effetti per incompletezza o falsità: la società aveva espressamente illustrato, già nella documentazione allegata alla SCIA, le ragioni per cui riteneva non dovuta la cessione o monetizzazione degli standard. La questione controversa riguardava quindi una diversa valutazione giuridica e non un’omissione o una falsità impeditiva del controllo amministrativo. Inoltre, la mera eventuale debenza di una somma di denaro non costituiva una carenza strutturale e grave tale da impedire il perfezionamento della SCIA. Sono stati pertanto annullati l’atto di conformazione del 5 agosto 2022, la delibera di Giunta del 19 ottobre 2022 limitatamente alla pratica esaminata e la successiva richiesta di pagamento. Il Comune è stato condannato a restituire euro 15.640,80, oltre al pagamento di euro 1.000,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990

    entro il termine di 30 giorni

    I poteri inibitori e conformativi sulla SCIA devono essere esercitati entro il termine perentorio previsto dalla disposizione; una volta decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire solo mediante autotutela nei presupposti e alle condizioni di legge.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine per l’esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA, l’intervento dell’amministrazione deve avvenire mediante annullamento d’ufficio, nei termini e alle condizioni previste per l’autotutela.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata nel contesto della qualificazione urbanistica del mutamento di destinazione d’uso e della pretesa comunale relativa agli standard; la controversia sulla relativa debenza non rende, di per sé, la SCIA strutturalmente incompleta o inefficace.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È richiamato per distinguere la monetizzazione degli standard, quale elemento connesso alla disciplina urbanistica e alla validità del titolo edilizio, dal contributo di costruzione, operante sul piano dell’efficacia del rapporto paritetico.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 3 e lett. f), c.p.a.

    È indicato quale fondamento della domanda di accertamento relativa all’insussistenza dei presupposti della conformazione della SCIA e della debenza della cessione o monetizzazione degli standard.

Massime di principio

  • La monetizzazione sostitutiva della cessione di aree a standard costituisce espressione di potestà autoritativa e, nei confronti di una SCIA validamente presentata, le contestazioni dell’amministrazione in ordine alla sua debenza devono essere esercitate entro il termine perentorio previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990, oppure, dopo la scadenza, mediante autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della stessa legge.
  • La circostanza che il privato non abbia versato o dichiarato dovuta una somma a titolo di monetizzazione degli standard non impedisce, di per sé, il perfezionamento della SCIA, quando la questione sia stata esplicitamente rappresentata nella documentazione presentata e costituisca oggetto di una contestazione giuridica dell’obbligo, anziché di una falsità o reticenza.
  • L’eccezione alla perentorietà del termine per l’esercizio dei poteri inibitori e conformativi sulla SCIA, fondata sull’assenza o non veridicità delle informazioni del segnalante, opera solo quando la carenza informativa sia oggettivamente idonea a impedire il controllo amministrativo entro il termine di legge; non è sufficiente una diversa valutazione dell’amministrazione su un obbligo economico connesso all’intervento.
  • La monetizzazione degli standard è ontologicamente distinta dal contributo di costruzione: la prima attiene alla disciplina urbanistica e può incidere sulla validità del titolo edilizio, mentre il secondo opera nell’ambito del rapporto obbligatorio tra amministrazione e contribuente sul piano dell’efficacia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territorialiSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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