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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva escluso il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra la condanna riportata con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 1585/2022 e alcuni reati di spaccio/cessione di stupefacenti commessi tra dicembre 2015 e marzo 2016. Secondo il provvedimento impugnato, i fatti erano omogenei ma separati da un ampio intervallo temporale e con autonoma genesi: nel primo segmento si trattava di plurime cessioni di piccole partite di cocaina, mentre nel più recente vi era un nuovo e consistente approvvigionamento. Il ricorrente contestava tale ricostruzione, lamentando in sostanza che il giudice dell'esecuzione avesse escluso il vincolo in modo non corretto e senza adeguatamente valorizzare gli elementi che, a suo dire, dimostravano un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivato in modo congruo e privo di manifeste illogicità l'esclusione della continuazione, valorizzando soprattutto il notevole iato temporale tra le condotte e la loro autonoma genesi. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate estranee al nucleo decisorio o comunque incapaci di scalfire la motivazione del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La continuazione in sede esecutiva richiede la dimostrazione di un originario programma criminoso unitario, non desumibile da mere congetture o da una generica inclinazione a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione è necessario accertare che le violazioni siano parte di un unico programma criminoso originariamente concepito, già delineato almeno nelle sue caratteristiche essenziali.
  • La mera omogeneità dei reati non basta: occorrono indici concreti e significativi, quali contiguità temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità, valutati nel loro complesso.
  • Un significativo intervallo di tempo tra i fatti, specie se accompagnato da autonoma genesi delle condotte, è elemento idoneo a escludere la continuazione.
  • Il giudizio sulla sussistenza o meno del vincolo della continuazione è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, congrua e non illogica.
  • Non può essere confusa la continuazione con una generica abitualità criminosa o con un programma di vita improntato all'illiceità, istituti che hanno rilievo diverso e sono estranei al favor rei proprio della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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