Ordinanza n. 196/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, adottata dalla Dirigente del Settore II - Sviluppo Economico e Sociale del Comune di Gallipoli, notificata in data 18 marzo 2026, con la quale è stato ordinato alla ricorrente e alla controinteressata -OMISSIS- il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni dalla notifica, con previsione di sgombero coattivo per il 30 marzo 2026 a partire dalle ore 9:00, per asserita occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche al Lungomare -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: - il Verbale di contestazione n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Gallipoli per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada; - la nota prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 di trasmissione del verbale all'Ufficio competente; - l'art. 19, commi 2, 3 e 5, del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico (approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2013 e ss.mm.ii.), nella parte in cui contrasta con l'art. 1, comma 822, L. 160/2019; - il regolamento comunale suolo pubblico Comune di Gallipoli [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E PER ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7/2013 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21/2014 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10/2015 Modificato con deliberazione di Commissario Straordinario nr. 126/2015 Modificato con deliberazione di Commissario Straordinario nr. 165/2016 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23/2017 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 59/2017 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4/2018 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23/2018 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24/2018 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30/2019], nella parte e nei termini [Art. 19 PROCEDURE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO] in cui è stato applicato, ossia come fondativo di un potere parallelo e cumulativo e non alternativo a quello Prefettizio, di irrogazione della sanzione accessoria in capo al Dirigente; - ogni altro atto, anche non conosciuto, della sequenza procedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi e sgombero coattivo per occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche mediante market attrezzato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune le ha ordinato, unitamente alla controinteressata obbligata in solido, il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni, con previsione di sgombero coattivo, contestando l'occupazione abusiva di un posteggio fuori mercato sul lungomare mediante market attrezzato, in assenza di titolo concessorio. Sono stati impugnati anche il verbale di contestazione per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della strada, gli atti di trasmissione, le disposizioni del regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico e ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale. Il ricorso cautelare ha prospettato l'illegittimità dell'ordinanza e del regolamento, anche in relazione all'art. 1, comma 822, della legge n. 160/2019, nonché la contestazione del potere dirigenziale esercitato. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell'intervento, richiamando l'assenza di un titolo autorizzatorio, la decadenza della SCIA del 2023, la sospensione e il successivo annullamento della SCIA del 2024, il rigetto dell'istanza di trasferimento della licenza e l'assenza di prova di cessione o affitto d'azienda o di un provvedimento giudiziale attributivo della licenza. È stata inoltre evidenziata la precedente ordinanza di cessazione immediata dell'attività del titolare di una licenza commerciale itinerante, poiché esercitata abusivamente su un posteggio fisso, nonché la mancata impugnazione dei precedenti atti comunali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza, reputando prima facie legittima l'ordinanza comunale. La decisione cautelare si fonda, in particolare, sull'assenza di un titolo autorizzatorio in capo alla ricorrente, risultante dal verbale della Polizia locale e dalla vicenda delle SCIA del 2023 e del 2024; sulla mancata impugnazione dei relativi atti comunali; sull'assenza di documentazione attestante il trasferimento della licenza; e sulla non idoneità dell'attività del precedente titolare, esercitata abusivamente su un posteggio fisso, a fondare un eventuale subentro. Il TAR ha inoltre escluso la sussistenza di un apprezzabile periculum in mora, rilevando che la ricorrente non risultava titolare di un'impresa commerciale regolarmente iscritta presso la Camera di commercio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare collegiale.
art. 20, commi 1 e 4, Codice della strada
La contestazione della violazione per occupazione di un posteggio fuori mercato mediante market attrezzato, in assenza di titolo concessorio, costituisce il presupposto fattuale dell'ordinanza comunale impugnata.
art. 1, comma 822, l. 160/2019
La ricorrente ha contestato la compatibilità delle disposizioni regolamentari comunali con tale norma; nell'ordinanza cautelare il TAR non ha tuttavia svolto una decisione specifica sul merito di tale censura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce della sommaria delibazione, l'atto impugnato appare prima facie legittimo e il ricorso non presenta significativi elementi di fondatezza.
- L'ordine di ripristino dello stato dei luoghi per occupazione abusiva di area pubblica può essere ritenuto prima facie legittimo quando l'occupazione risulti effettuata senza titolo concessorio e gli atti amministrativi dai quali emerge l'assenza o la perdita del titolo non siano stati impugnati.
- La mera pretesa al subentro in una licenza commerciale non è sufficiente a legittimare l'occupazione di area pubblica se non è dimostrato il trasferimento dell'attività mediante atto di cessione o affitto d'azienda, ovvero mediante uno specifico provvedimento giudiziale attributivo della licenza.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere ritenuto insussistente quando il ricorrente non dimostri di essere titolare di un'impresa commerciale regolarmente iscritta presso la Camera di commercio.
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