Tribunale, Sentenza T-7/20
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 6 October 2021. — Global Translation Solutions ltd. v European Parliament. — Public service contracts – Tendering procedure – Translation services – Rejection of a tenderer’s bid – Award of the contract to another tenderer – Award criteria – Format in which a file submitted in a test is to be uploaded. — Case T-7/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Global Translation Solutions contro il Parlamento europeo in una gara per servizi di traduzione. Conferma che il mancato caricamento del file del test nel formato DOCX, espressamente richiesto e qualificato come criterio eliminatorio, legittimava il rigetto dell’offerta. Esclude anche che il Parlamento dovesse consentire la rettifica dell’errore o annullare la procedura per il lotto 15 per il solo fatto che un solo offerente fosse rimasto in gara.
Appalto di servizi di traduzione: legittimità dell’esclusione di un’offerta per mancata trasmissione del file nel formato richiesto (DOCX) e della successiva aggiudicazione a un solo tenderer per il lotto
La questione giuridica
Se, in una procedura di gara per servizi di traduzione, il mancato caricamento del file nel formato espressamente richiesto dalle istruzioni di test (DOCX) possa comportare l’esclusione dell’offerta senza possibilità di chiarimento o rettifica; e se il Parlamento fosse tenuto a cancellare la procedura per il lotto 15 perché era rimasto in gara un solo offerente.
Principio di diritto
Nei contratti pubblici dell’Unione, quando i documenti di gara stabiliscono in modo chiaro, preciso ed eliminatorio che il file del test deve essere trasmesso in un formato determinato, l’offerente che non rispetta tale requisito può essere escluso senza che il contratto d’appalto o il principio di proporzionalità impongano alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti o di ammettere una rettifica; ciò varrebbe alterando il confronto tra offerenti e violando la parità di trattamento. Inoltre, in assenza di una clausola che imponga un numero minimo di offerte o di contratti per lotto, la stazione appaltante conserva un ampio margine discrezionale e non è tenuta a cancellare la procedura per il solo fatto che sia rimasto un solo offerente qualificato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 160, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 166, paragrafo 2, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 167, paragrafo 4, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 169, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 171, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 151, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Allegato I, punti 17.1, 17.4 e 17.5, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 105, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 96, paragrafo 2, regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 139, regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 160, paragrafo 3, regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
Appalto di servizi di traduzione: esclusione per formato del file e mancata cancellazione della procedura
Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, decide su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un’impresa esclusa da una procedura aperta indetta dal Parlamento europeo per servizi di traduzione. La controversia riguarda, da un lato, il rigetto dell’offerta per non avere caricato il file del test nel formato richiesto e, dall’altro, la successiva aggiudicazione del lotto a un solo operatore.
Fatti e procedimento
Il Parlamento aveva avviato la procedura TRA/EU19/2019 per l’affidamento di contratti quadro di traduzione. Global Translation Solutions aveva presentato offerta per il lotto 15 e aveva sostenuto un test di gestione di progetto di traduzione. Il documento relativo al test era stato caricato in formato Word DOC, mentre le istruzioni richiedevano il formato Word DOCX. Il Parlamento ha quindi respinto l’offerta con lettera del 28 ottobre 2019, poi confermata, e ha aggiudicato il lotto a un altro tenderer con decisione del 4 dicembre 2019. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di rigetto e, in subordine, della decisione di aggiudicazione.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva tre gruppi di censure:
- errore di valutazione e violazione del principio di non discriminazione per avere considerato non conforme il formato DOC anziché DOCX;
- violazione dei principi generali della contrattualistica pubblica e del principio di buona amministrazione, per non avere chiesto chiarimenti o consentito la rettifica di un errore materiale;
- violazione dei principi di autolimitazione, parità di trattamento e trasparenza per non avere annullato la procedura del lotto 15, essendo rimasto un solo offerente.
Normativa rilevante
Il Tribunale inquadra la vicenda nel regolamento finanziario applicabile, ossia il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare:
- articolo 160, paragrafo 1, sui principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;
- articolo 166, paragrafo 2, sull’indicazione nei documenti di gara dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione;
- articolo 167, paragrafo 4, sulla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- articolo 169, paragrafo 1, sulla possibilità di fornire informazioni supplementari prima della scadenza;
- articolo 171, sulla cancellazione della procedura;
- articolo 151, sugli errori materiali, chiarimenti e documenti mancanti;
- allegato I, punti 17.1, 17.4 e 17.5, sulle specifiche tecniche e sull’obbligo di accettare soluzioni equivalenti. Richiama inoltre la Carta dei diritti fondamentali, articolo 41, e, per confronto storico, il regolamento n. 966/2012 e il regolamento delegato n. 1268/2012.
Ragionamento della Corte: chiarezza delle istruzioni e natura eliminatoria del requisito
Il Tribunale osserva anzitutto che le istruzioni di gara erano sufficientemente chiare: il requisito di caricare il file del test in formato DOCX risultava espressamente indicato tra i requisiti generali del test, mentre gli altri riferimenti al formato Word, richiamati dalla ricorrente, riguardavano il documento sorgente o altri aspetti non pertinenti al caricamento del file finale. Il Tribunale sottolinea che il capitolato attribuiva al test un punteggio di qualità e prevedeva un sub-criterio eliminatorio formale: 1 punto se il documento tradotto era consegnato nel formato richiesto, 0 punti in caso contrario, con esclusione dell’offerta in caso di zero punti su uno dei criteri eliminatori. Di conseguenza, la ricorrente era in grado di comprendere la portata dell’obbligo e non aveva chiesto chiarimenti prima di presentare l’offerta.
Ragionamento della Corte: parità di trattamento e impossibilità di rettifica
Il Tribunale ricorda che, in materia di appalti pubblici dell’Unione, il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza impediscono alla stazione appaltante di derogare ai criteri che essa stessa ha fissato nei documenti di gara. Se un requisito è espressamente qualificato come eliminatorio, la sua inosservanza non può essere sanata tramite rettifica successiva, perché ciò altererebbe l’uguaglianza di condizioni tra gli offerenti. Per lo stesso motivo, il Parlamento non era tenuto a contattare la ricorrente per chiederle di caricare nuovamente il file nel formato corretto. Una simile iniziativa sarebbe stata incompatibile con il divieto di contatti durante la procedura, salvo i casi previsti dall’articolo 169 del regolamento 2018/1046, e avrebbe comportato una modifica sostanziale della documentazione di gara a vantaggio di un solo offerente.
Ragionamento della Corte: nessuna equivalenza funzionale tra DOC e DOCX nel test
La ricorrente sosteneva che il formato DOC dovesse essere considerato equivalente al formato DOCX. Il Tribunale respinge l’argomento: il requisito del formato richiesto non è una specifica tecnica ai sensi dell’allegato I, ma un criterio di aggiudicazione/eliminazione connesso alla capacità dell’offerente di rispettare le istruzioni e le esigenze operative del committente. Inoltre, il principio di equivalenza funzionale invocato dalla ricorrente non poteva applicarsi al test di qualità, che serviva proprio a verificare la capacità dell’operatore di seguire istruzioni specifiche. Il Tribunale rileva anche che la ricorrente non aveva dimostrato che il formato DOC fosse davvero equivalente al DOCX rispetto alle esigenze del Parlamento.
Ragionamento della Corte: buona amministrazione e proporzionalità
Quanto alla dedotta violazione del principio di buona amministrazione, il Tribunale chiarisce che l’articolo 151 del regolamento 2018/1046 consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti o correggere errori materiali, ma non quando ciò altererebbe in modo sostanziale un’offerta che, per mancato rispetto di un criterio eliminatorio, deve essere esclusa. Il caso non riguardava un’ambiguità o una mera omissione sanabile, bensì il mancato rispetto di un requisito eliminatorio chiaramente previsto. Anche la censura di sproporzione viene respinta: non esisteva una misura meno onerosa compatibile con la parità di trattamento, poiché l’ammissione ex post di un formato diverso avrebbe modificato il contenuto dell’offerta e favorito l’offerente escluso.
Decisione sul secondo capo di domanda: legittimità del rigetto
Il Tribunale conclude che il Parlamento non ha commesso errore di valutazione, né ha violato i principi di non discriminazione, trasparenza, buona amministrazione o proporzionalità nel respingere l’offerta della ricorrente. Il primo e il secondo motivo vengono pertanto respinti.
Domanda subordinata: cancellazione della procedura per il lotto 15
La ricorrente sosteneva che il Parlamento avrebbe dovuto cancellare la procedura per il lotto 15 perché era rimasto un solo offerente, richiamando la logica della concorrenza e l’idea di autolimitazione derivante dalla documentazione di gara. Il Tribunale afferma però che l’articolo 171 del regolamento 2018/1046 conferisce alla stazione appaltante la facoltà di cancellare la procedura prima della firma del contratto, ma non le impone di farlo in presenza di un numero limitato di offerte. Inoltre, dai documenti di gara non emerge alcun obbligo di disporre di un numero minimo di aggiudicatari per lotto: la previsione di un massimo di contratti quadro secondari non equivale a una soglia minima vincolante.
Ragionamento della Corte: discrezionalità della stazione appaltante
Il Tribunale rileva che il Parlamento conserva un ampio margine discrezionale nella decisione di annullare o meno la procedura, discrezionalità che può essere censurata solo per errore manifesto, violazione delle forme essenziali o sviamento di potere. Nel caso concreto, il Parlamento aveva applicato i criteri di aggiudicazione definiti in anticipo e aveva poi deciso di non cancellare la procedura, valutando che il primo classificato aveva già eseguito con successo un precedente contratto analogo. Tale circostanza non integra violazione del principio di autolimitazione, perché la decisione non si fondava su elementi estranei ai documenti di gara in modo illegittimo, ma rientrava nella successiva valutazione discrezionale sull’opportunità di non annullare la procedura.
Dispositivo e principio affermato
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Global Translation Solutions alle spese. Il principio che se ne ricava è che, negli appalti pubblici dell’Unione, il rispetto di un requisito di formato espressamente e chiaramente qualificato come eliminatorio nei documenti di gara è condizione necessaria di ammissibilità dell’offerta; la sua violazione non può essere sanata con chiarimenti o rettifiche senza ledere la parità di trattamento. Inoltre, la stazione appaltante non è tenuta a cancellare una procedura per lotto solo perché sia rimasto un unico offerente, salvo previsione espressa o errore manifesto nell’esercizio della discrezionalità.
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