Sentenza n. 1755/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15557/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 15557/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di assegnazione a incarichi tecnico-operativi e la domanda di accertamento del demansionamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 189 d.lgs. 217/2005. Sostenevano che la loro pretesa non riguardasse l’assegnazione esclusiva a incarichi tecnico-operativi, ma la possibilità di svolgere tali funzioni anche in via concorrente o integrativa. Deducevano inoltre che la loro provenienza dal ruolo tecnico-operativo, l’esperienza maturata e i titoli posseduti li rendessero idonei allo svolgimento delle relative funzioni. Con il secondo motivo lamentavano il rigetto della domanda di accertamento del demansionamento, sostenendo di non essere stati posti nelle condizioni concrete di svolgere le mansioni proprie del ruolo ginnico-sportivo e di avere dovuto svolgere attività ultronee o prive di adeguato contenuto professionale. In via subordinata, contestavano la genericità del rilievo del TAR secondo cui non erano state specificate le attività concretamente irrealizzabili e le ragioni della loro irrealizzabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 189 d.lgs. 217/2005 secondo cui il personale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi può integrare le attività delle strutture operative soltanto nell’ambito delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, come individuate dalla disposizione. L’integrazione non attribuisce quindi una generale o concorrente competenza allo svolgimento delle funzioni tecnico-operative proprie di altro ruolo. La pregressa esperienza nel ruolo tecnico-operativo, maturata quale requisito di accesso alla procedura selettiva, non comporta il mantenimento delle relative funzioni dopo il trasferimento nel ruolo ginnico-sportivo, poiché tale trasferimento determina il mutamento delle funzioni connesse al nuovo ruolo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che, nella parte in cui il demansionamento era fatto coincidere con la mancata assegnazione a incarichi tecnico-operativi, esso era infondato per effetto del rigetto del primo motivo. Per ogni ulteriore profilo, la censura è stata ritenuta generica, non essendo state indicate concretamente le mansioni proprie del ruolo che sarebbero state irrealizzabili né le ragioni della loro mancata attribuzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 189 d.lgs. 217/2005
Con riferimento particolare al primo comma della disposizione, più volte invocato dai ricorrenti, il Tribunale ritiene che l’inciso relativo all’espletamento delle “funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza” debba essere interpretato ... nel senso che l’integrazione delle attività svolte dalle strutture operative è consentita ... ma sempre nel rispetto delle funzioni della qualifica di appartenenza
La possibilità di integrare le attività delle strutture operative resta circoscritta alle funzioni proprie della qualifica di appartenenza e non legittima una generale assegnazione del personale ginnico-sportivo a funzioni tecnico-operative.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria del resistente depositata tardivamente non è stata considerata ai fini della decisione.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della compensazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per giustificare la compensazione delle spese in presenza della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- Nel rapporto di impiego pubblico caratterizzato da una distinta articolazione dei ruoli professionali, l’assegnazione delle mansioni deve rispettare le funzioni proprie della qualifica di appartenenza; una clausola che consenta di integrare le attività delle strutture operative non attribuisce, di per sé, una generale competenza allo svolgimento delle funzioni proprie di un diverso ruolo.
- La precedente appartenenza a un ruolo professionale diverso e l’esperienza maturata in tale ruolo, anche se costituenti requisiti di accesso alla procedura selettiva per il nuovo ruolo, non fondano il diritto a conservare le funzioni precedenti dopo il perfezionamento del trasferimento, salvo una specifica previsione normativa.
- La domanda di accertamento del demansionamento deve indicare concretamente quali mansioni proprie della qualifica siano state sottratte o rese irrealizzabili e per quali ragioni; la deduzione generica della mancata valorizzazione professionale non è sufficiente.
- Quando il demansionamento è prospettato esclusivamente come conseguenza della mancata assegnazione a funzioni proprie di un diverso ruolo, il rigetto della pretesa all’assegnazione di tali funzioni comporta anche l’infondatezza della domanda di accertamento del demansionamento fondata sul medesimo presupposto.
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