Ordinanza n. 2683/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, del 31.5.2024 n. 8729, comunicata alla ricorrente in pari data, laddove ha respinto l’istanza ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante o di restituzione dell’immobile in proprietà esclusiva dell’istante costituito da un’area scoperta di mq 130 quale pertinenza del locale terraneo di 60 mq sito al Vico Zuroli n. 41, in Napoli, sul presupposto che non sussisterebbero i presupposti di operatività della disposizione invocata dagli istanti (art.42 bis del DPR 327/2001), non ricorrendo un’ipotesi di occupazione illegittima poiché sine titulo (cfr. all. 1). Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. NONCHE’ PER L'ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE CON CONDANNA della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante con pagamento del valore venale e degli indennizzi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 42 bis d.p.r. 327/2001, ovvero di restituzione dei beni immobili illecitamente occupati di proprietà della istante, con riduzione in pristino e correlativo risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, relativamente all’immobile in proprietà esclusiva dell’istante costituito da un’area scoperta di mq 130, censita al foglio PEN/1 particella 168 sub 3 oltre che, quale terreno, al foglio 141 p. lle 31 e 33, quale pertinenza del locale terraneo di 60 mq sito al Vico Zuroli n. 41, in Napoli. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLUCCI ANNA il 3\1\2025 : PER L’ANNULLAMENTO: del decreto 5726/A del 12.4.2024, non notificato né reso conoscibile alla ricorrente, depositato in giudizio in data 13.12.2024, adottato di concerto dal Ministero della Cultura e dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania di “Acquisizione al demanio dello stato dell’area archeologica di Carminiello ai Mannesi”, nella parte in cui ricomprende, dichiarandola acquisita al demanio, la proprietà della ricorrente, costituita da un’area scoperta di mq 130, censita al foglio PEN/1 particella 168 sub 3 oltre che, quale terreno, al foglio 141 p. lle 31 e 33, quale pertinenza del locale terraneo di 60 mq sito al Vico Zuroli n. 41, in Napoli, senza l’adozione di un legittimo e valido provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 con pagamento dei dovuti indennizzi e/o senza avviare una legittima procedura di esproprio, o comunque laddove non ha disposto la restituzione dell’area abusivamente occupata. NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI GIA’ GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE OVVERO: della nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, del 31.5.2024 n. 8729, comunicata alla ricorrente in pari data, laddove ha respinto l’istanza ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante o di restituzione dell’immobile in proprietà esclusiva dell’istante costituito da un’area scoperta di mq 130 quale pertinenza del locale terraneo di 60 mq sito al Vico Zuroli n. 41, in Napoli, sul presupposto che non sussisterebbero i presupposti di operatività della disposizione invocata dagli istanti (art.42 bis del DPR 327/2001), non ricorrendo un’ipotesi di occupazione illegittima poiché sine titulo. ALTRESI’ PER L’ANNULLAMENTO: di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. OLTRE CHE PER L'ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE CON CONDANNA della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante con pagamento del valore venale e degli indennizzi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 42 bis d.p.r. 327/2001, ovvero di restituzione dei beni immobili illecitamente occupati di proprietà della istante, con riduzione in pristino e correlativo risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, relativamente all’immobile in proprietà esclusiva dell’istante costituito da un’area scoperta di mq 130, censita al foglio PEN/1 particella 168 sub 3 oltre che, quale terreno, al foglio 141 p. lle 31 e 33, quale pertinenza del locale terraneo di 60 mq sito al Vico Zuroli n. 41, in Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Soprintendenza che ha respinto l’istanza ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e decreto ministeriale di acquisizione al demanio statale dell’area archeologica, nella parte relativa all’area asseritamente di proprietà della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o, in alternativa, alla restituzione dell’area, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di acquisizione al demanio dello Stato dell’area archeologica di Carminiello ai Mannesi, nella parte in cui avrebbe ricompreso l’area scoperta di 130 mq asseritamente acquistata dalla ricorrente, senza previa acquisizione sanante o legittima procedura espropriativa. La ricorrente deduce di essere proprietaria, in forza di un atto di compravendita del 1992, di un locale terraneo di 60 mq e dell’area scoperta pertinenziale, oggetto di dichiarazione di interesse archeologico e successivamente sottratta al godimento della proprietaria dalla Soprintendenza. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che l’atto di compravendita non identifica catastalmente l’area pertinenziale; inoltre, nei decreti di dichiarazione di interesse archeologico del 1956 e del 1957 non figura quale proprietaria la dante causa indicata nel contratto del 1992, e le visure catastali esaminate attestano la posizione relativa al locale deposito senza fornire elementi idonei a dimostrare la proprietà dell’area scoperta in capo alla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito, ma ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente. In ragione dei dubbi sulla titolarità dominicale delle aree vincolate e oggetto del decreto di acquisizione, il Collegio ha prospettato la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di prova della legittimazione e dell’interesse a ricorrere. Ha assegnato alla ricorrente trenta giorni per depositare una memoria sintetica, corredata da certificazioni corrispondenti, limitata alla chiarificazione della proprietà dell’area controversa. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 novembre 2026.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di acquisizione sanante dell’immobile o, in alternativa, di restituzione; il TAR non ne ha ancora esaminato nel merito i presupposti applicativi.
Massime di principio
- Quando la legittimazione e l’interesse a ricorrere dipendono dalla titolarità dominicale di un’area, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti e certificazioni sulla proprietà prima di decidere l’eventuale inammissibilità del ricorso.
- La produzione di un contratto di compravendita che non identifichi catastalmente il bene controverso e di visure riferite soltanto a un diverso cespite non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la proprietà dell’area oggetto del provvedimento amministrativo impugnato.
- In presenza di dubbi sulla titolarità dell’area interessata da un’istanza ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e da un decreto di acquisizione al demanio, la decisione sulla legittimazione della parte privata può essere preceduta da un ordine di integrazione documentale circoscritto agli aspetti proprietari controversi.
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