Ordinanza n. 1701/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 5/2016 avente ad oggetto divieti e prescrizioni comportamentali per i proprietari di cani - obbligo raccolta delle deiezioni canine - obbligo di portare con sé dispositivi per la loro raccolta - nella parte in cui vieta ai conduttori di cani di poter accedere in tutti i parchi giochi e nei giardini attrezzati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di correzione del decreto collegiale di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, volta a ottenere l'integrazione del rimborso forfettario delle spese generali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava l'impugnazione, da parte dell'associazione, dell'ordinanza comunale n. 5/2016 sui divieti e sulle prescrizioni per i proprietari di cani, limitatamente al divieto di accesso ai parchi giochi e ai giardini attrezzati; tale giudizio era stato definito con sentenza n. 213/2021. In questa fase, il difensore dell'associazione ha chiesto la correzione del decreto collegiale n. 982 del 19 aprile 2021, che aveva liquidato complessivamente 800 euro per onorari, diritti e spese del grado, oltre IVA e CPA, chiedendo che fosse aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza. La correzione di errore materiale è ammessa quando vi è divergenza tra la volontà effettivamente espressa dal giudice e la sua rappresentazione nel provvedimento, oppure in presenza di errori di scritturazione, calcolo o omissioni materiali. Nel caso concreto, la somma di 800 euro era indicata come complessiva per onorari, diritti e spese: l'omessa menzione separata del rimborso forfettario non era quindi un errore materiale, ma la richiesta di modificare o integrare il contenuto del decreto. Il Comune non si è costituito. Spese di questa fase non indicate.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è limitata a eliminare una divergenza tra la volontà effettivamente espressa dal giudice e la sua rappresentazione nel provvedimento, nonché a correggere errori di scritturazione o di calcolo e omissioni meramente materiali; non può essere utilizzata per ottenere un'integrazione sostanziale del contenuto della decisione.
- Quando un decreto liquida una somma complessiva per onorari, diritti e spese, l'omessa menzione separata di una specifica voce di rimborso non costituisce, di per sé, un errore materiale correggibile se la richiesta mira a integrare il contenuto del provvedimento.
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