Cassazione Civile, Ordinanza n. 16973/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda lavori eseguiti in un cimitero comunale per la realizzazione di un fabbricato e di riquadri a terra per la tumulazione. Dopo la comparsa di gravi infiltrazioni d’acqua, il committente pubblico ha promosso azione nei confronti dell’impresa esecutrice, dei progettisti/direttori dei lavori e del collaudatore, invocando in via principale la responsabilità speciale per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c. e, in subordine, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Nel giudizio di merito la Corte d’appello aveva ritenuto tardiva la denuncia dei vizi nei confronti dell’impresa, con conseguente decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c.; aveva poi escluso che tale decadenza potesse estendersi automaticamente agli altri soggetti, ma aveva ammesso solo in astratto la residuale azione ex art. 2043 c.c., respingendola per difetto di prova degli elementi costitutivi. Nei ricorsi per cassazione il comune ha contestato, da un lato, la decorrenza del termine annuale di decadenza e la necessità che la denuncia pervenga al destinatario entro l’anno; dall’altro, la mancata affermazione di responsabilità dei professionisti e l’applicazione delle spese in favore di un contumace. L’impresa appaltatrice, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che, esclusa la tutela speciale ex art. 1669 c.c., non fosse comunque praticabile la domanda ex art. 2043 c.c. nei suoi confronti; nel successivo ricorso sul quantum ha censurato la liquidazione del danno. La Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza dell’impresa sul punto della residualità dell’art. 2043 c.c. rispetto all’art. 1669 c.c., ha accolto anche il motivo del comune sulle spese liquidate in favore del contumace, ha cassato entrambe le sentenze d’appello e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda ex art. 2043 c.c. contro l’impresa e ha eliminato le spese di appello in favore del soggetto contumace.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto nei limiti di ragione il ricorso principale del comune solo quanto alle spese liquidate in favore di un contumace e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’impresa, affermando che la tutela generale ex art. 2043 c.c. non può essere utilizzata per aggirare la decadenza maturata sull’azione speciale ex art. 1669 c.c. Ne è derivata la cassazione sia della sentenza non definitiva sia della sentenza definitiva della Corte d’appello di Roma. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito: ha respinto la domanda ex art. 2043 c.c. proposta dal comune nei confronti dell’impresa appaltatrice; ha dichiarato non dovute le spese del giudizio di appello in favore del collaudatore rimasto contumace; ha condannato il comune alle spese dei gradi di merito e di legittimità in favore dell’impresa e dei professionisti costituiti; ha posto definitivamente a carico del comune le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
denuncia entro un anno dalla scoperta; decadenza e prescrizione annuale
La denuncia dei gravi difetti ha natura sostanziale e recettizia; deve pervenire al destinatario entro l’anno dalla scoperta e non basta la sola spedizione. Il regime speciale di decadenza e prescrizione è interdipendente e preclude l’azione se uno dei termini non è rispettato.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana è residuale rispetto all’art. 1669 c.c. e non può essere invocata per superare i limiti temporali e le preclusioni dell’azione speciale quando ne ricorrano i presupposti.
art. 2966 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la denuncia integri esercizio del diritto; la Corte ne esclude l’idoneità a spostare il momento perfezionativo della denuncia sostanziale al solo invio.
art. 1334 c.c.
Richiamato nel motivo sul perfezionamento della denuncia; la Corte ribadisce che l’atto recettizio produce effetti solo quando giunge a conoscenza del destinatario.
art. 2055 c.c.
Richiamato in relazione alla prospettata corresponsabilità solidale dei professionisti; la Corte non riconosce nella specie una responsabilità ex art. 2043 c.c. tale da fondare la solidarietà invocata.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatto e nullità della sentenza.
art. 348-ter c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo, in presenza di doppia conforme e mancata dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia nella liquidazione del danno e delle spese; la Corte accoglie solo il profilo relativo alle spese liquidate a favore del contumace.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pretesa erronea valorizzazione della non contestazione; i motivi sul punto vengono assorbiti o respinti perché attengono al merito e non a vizi decisori decisivi.
art. 132 c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamato come parametro della motivazione: la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sintetica ma non apparente.
art. 91 c.p.c.
Le spese non possono essere liquidate in favore di una parte rimasta contumace e non costituita nel grado di appello.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma il decisum si fonda soprattutto sulla regola dell’art. 91 c.p.c.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassate le sentenze di merito, decide direttamente la causa senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per l’attestazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell’accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi.
Massime di principio
- In tema di rovina e difetti di edifici o altre opere immobili, la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. ha natura sostanziale e recettizia: ai fini della decadenza non è sufficiente la spedizione della comunicazione entro l’anno dalla scoperta, ma è necessario che la denuncia pervenga al destinatario entro tale termine.
- La disciplina speciale dell’art. 1669 c.c. prevale sulla clausola generale dell’art. 2043 c.c. quando ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi; l’azione aquiliana non può essere utilizzata per aggirare la decadenza o la prescrizione dell’azione speciale.
- La responsabilità ex art. 1669 c.c. può riguardare non solo l’appaltatore, ma anche altri soggetti che abbiano concorso causalmente all’evento dannoso; tuttavia la verifica della loro responsabilità deve comunque collocarsi entro il perimetro della disciplina speciale, non potendo essere sostituita da una generica azione ex art. 2043 c.c. per superare preclusioni ormai maturate.
- La denuncia ex art. 1669 c.c. può essere effettuata anche in via stragiudiziale, ma, proprio perché è un atto recettizio, produce effetti soltanto dal momento in cui il destinatario ne abbia conoscenza effettiva o presunta.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- Le spese processuali non possono essere poste a carico o a favore di un soggetto rimasto contumace nel grado in cui le spese vengono liquidate, se tale soggetto non ha preso parte al giudizio di quel grado.
- Quando la cassazione investe una sentenza non definitiva che decide sull’an debeatur, la sentenza definitiva sul quantum, dipendente in modo necessario dalla prima, resta travolta per caducazione del suo fondamento logico-giuridico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16934/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16935/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16936/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16937/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16939/2026 del 30/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →