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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02793/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la ricorrente non aveva provato la rituale notificazione dell'atto: era documentata soltanto la spedizione del plico, non anche la consegna al destinatario mediante avviso di ricevimento. La mancata costituzione dell'intimato ha comportato la compensazione integrale delle spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un Comune aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, contestando l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento dell'imposta su diciassette particelle di terreno di cui la contribuente era enfiteuta, ritenute edificabili in base allo strumento urbanistico e valorizzate dal Comune in € 42,00 al mq. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi; tuttavia, nel giudizio di legittimità è emerso preliminarmente che la parte ricorrente non aveva fornito prova della notificazione del ricorso, risultando solo la spedizione a mezzo posta ma non l'avviso di ricevimento. La Corte, valorizzando tale carenza documentale, ha ritenuto non perfezionata la notifica del ricorso e quindi inammissibile l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da produrre in atti.

  • art. 291 c.p.c.

    In mancanza dell'avviso di ricevimento non è consentita la rinnovazione della notificazione ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, dovendosi dichiarare l'inammissibilità per inesistenza della prova della notifica.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato nella decisione di merito per escludere che l'obbligo di allegazione riguardi atti a contenuto normativo, anche secondario, come regolamenti e delibere comunali pubblicati.

  • art. 59 D.Lgs. 446/1997

    Richiamato nei gradi di merito quale base della disciplina comunale applicata al tributo, ritenuta correttamente applicata dal giudice tributario.

  • art. 2 D.Lgs. 504/1992

    lett. b), secondo periodo

    Richiamato nei gradi di merito per il regime agevolativo invocato dalla contribuente, escluso per difetto di prova dei requisiti prescritti.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 l. 228/2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13, relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova della notificazione del ricorso grava sulla parte ricorrente; la sola prova della spedizione postale non è sufficiente se manca l'avviso di ricevimento attestante la consegna al destinatario.
  • La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, ai fini processuali, solo con la ricezione del plico da parte del destinatario; in difetto di tale prova, il ricorso è inammissibile per inesistenza della notificazione.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile e l'intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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