Cassazione Civile, Ordinanza n. 02793/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la ricorrente non aveva provato la rituale notificazione dell'atto: era documentata soltanto la spedizione del plico, non anche la consegna al destinatario mediante avviso di ricevimento. La mancata costituzione dell'intimato ha comportato la compensazione integrale delle spese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un Comune aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, contestando l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento dell'imposta su diciassette particelle di terreno di cui la contribuente era enfiteuta, ritenute edificabili in base allo strumento urbanistico e valorizzate dal Comune in € 42,00 al mq. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi; tuttavia, nel giudizio di legittimità è emerso preliminarmente che la parte ricorrente non aveva fornito prova della notificazione del ricorso, risultando solo la spedizione a mezzo posta ma non l'avviso di ricevimento. La Corte, valorizzando tale carenza documentale, ha ritenuto non perfezionata la notifica del ricorso e quindi inammissibile l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
La notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da produrre in atti.
art. 291 c.p.c.
In mancanza dell'avviso di ricevimento non è consentita la rinnovazione della notificazione ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, dovendosi dichiarare l'inammissibilità per inesistenza della prova della notifica.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato nella decisione di merito per escludere che l'obbligo di allegazione riguardi atti a contenuto normativo, anche secondario, come regolamenti e delibere comunali pubblicati.
art. 59 D.Lgs. 446/1997
Richiamato nei gradi di merito quale base della disciplina comunale applicata al tributo, ritenuta correttamente applicata dal giudice tributario.
art. 2 D.Lgs. 504/1992
lett. b), secondo periodo
Richiamato nei gradi di merito per il regime agevolativo invocato dalla contribuente, escluso per difetto di prova dei requisiti prescritti.
art. 13 d.P.R. 115/2002
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 l. 228/2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13, relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la prova della notificazione del ricorso grava sulla parte ricorrente; la sola prova della spedizione postale non è sufficiente se manca l'avviso di ricevimento attestante la consegna al destinatario.
- La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, ai fini processuali, solo con la ricezione del plico da parte del destinatario; in difetto di tale prova, il ricorso è inammissibile per inesistenza della notificazione.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile e l'intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione.
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