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Sentenza

Sentenza n. 2154/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in relazione all’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, presentata dalla ricorrente il 10.6.2025, così come integrata il 13.6.2025, nonché per l’accertamento del conseguente diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202509152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti relativi al permesso di soggiorno eventualmente rilasciato a una precedente dipendente straniera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, l’accesso alla documentazione relativa al permesso di soggiorno della propria precedente dipendente, entrata in Italia con un permesso per trasferimento intra-societario ai sensi dell’art. 27-quinquies del d.lgs. 286/1998 e successivamente ritenuta impiegata presso altra società. L’accesso era diretto a verificare se, in sede di rinnovo, la lavoratrice avesse reso dichiarazioni potenzialmente pregiudizievoli per la società e se il rinnovo fosse stato richiesto in violazione delle condizioni del precedente titolo. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio-diniego e il proprio diritto all’ostensione. La Questura ha sostenuto l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, precisando inoltre che il rinnovo era stato rilasciato ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 286/1998 e che non era necessario il mantenimento del rapporto con il precedente datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la società non fosse legittimata a impugnare il permesso di soggiorno rilasciato alla lavoratrice, non essendo ammissibile un ricorso volto alla sola tutela astratta della legalità. Di conseguenza, non è stata dimostrata una posizione giuridica tutelata che l’accesso fosse diretto a salvaguardare, né un interesse diretto, concreto e attuale, né il necessario nesso di strumentalità tra tale interesse e i documenti richiesti. L’istanza è stata giudicata generica. Il TAR ha inoltre osservato che l’eventuale interesse fondato su dichiarazioni mendaci o pregiudizievoli rese dalla lavoratrice risultava già salvaguardato dalla comunicazione con cui la società aveva rappresentato alle amministrazioni gli elementi ostativi al rinnovo, lasciando così impregiudicate eventuali future contestazioni. Le amministrazioni, comunque, avevano ritenuto di rilasciare il titolo senza considerare indispensabile la continuità del rapporto con il precedente datore di lavoro. Non risultando violazioni degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, che deve essere motivato dall’istante e presentare un nesso di strumentalità con i documenti richiesti.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    La legittimazione all’accesso richiede una situazione giuridicamente tutelata e un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla documentazione richiesta.

  • art. 27-quinquies d.lgs. 286/1998

    La disposizione individuava il titolo originario di soggiorno per trasferimento intra-societario, rispetto al quale la ricorrente assumeva l’inesistenza dei presupposti per il successivo rinnovo.

  • art. 27 d.lgs. 286/1998

    La Questura ha riferito che il rinnovo del permesso era stato rilasciato ai sensi di tale disposizione e che non era necessario il mantenimento del rapporto con il precedente datore di lavoro.

Massime di principio

  • L’accesso documentale ex art. 22 della l. 241/1990 non è uno strumento di tutela della legalità in astratto: l’istante deve dimostrare una posizione giuridica concretamente tutelata e un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione.
  • L’interesse all’accesso deve essere specificamente motivato e deve sussistere un nesso di strumentalità tra la posizione giuridica da tutelare e i documenti richiesti; una richiesta formulata in termini generici non soddisfa tale requisito.
  • La mera possibilità che un atto amministrativo favorevole a un terzo contenga dichiarazioni mendaci o produca conseguenze pregiudizievoli non legittima l’accesso, se l’istante non dimostra una propria posizione giuridica tutelata e un concreto collegamento tra tale posizione e la documentazione richiesta.
  • Non sussiste un interesse attuale all’accesso quando le eventuali esigenze difensive o di tutela dell’istante risultano già salvaguardate dalla segnalazione degli elementi rilevanti all’amministrazione competente, alla quale spetta valutare autonomamente i presupposti per il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentalePermesso di soggiorno
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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