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Sentenza

Sentenza n. 16444/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza del giudicato formatosi (giusta certificato rilasciato dalla competente Cancelleria in data 28/04/2026) sulla ordinanza della Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, n. 6508/2025, pubblicata in data 16/10/2025, che ha condannato il Comune di Pico a corrispondere al ricorrente, a titolo di onorari maturati per l’attività difensiva svolta a favore del medesimo Ente, la somma di: “€11.657,26 come specificato in parte motiva, oltre iva e cpa, oltre interessi legali dalla domanda ed alla rifusione in suo favore delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. iva e cpa e rimborso del c.u.”; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale intimata anche oltre il termine assegnatole; e per la condanna della medesima Amministrazione al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato dell’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza nonché la rifusione dell’importo di euro 400,00 richiesto dall’Agenzia delle Entrate quale tassa di registrazione dell’ordinanza oggetto di causa, pagato dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202606477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Roma n. 6508/2025, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 11.657,26 per onorari, oltre IVA, CPA e interessi legali dalla domanda, e di € 3.000,00 per compensi di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già difensore del Comune in controversie con una società, ha chiesto l’ottemperanza all’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, notificata il 20 ottobre 2025, non impugnata e passata in giudicato, deducendo che il Comune non aveva pagato le somme liquidate nonostante i solleciti. Ha domandato l’ordine di integrale esecuzione entro quindici giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati dopo il giudicato, il rimborso di € 400 per l’imposta di registro dell’ordinanza, le spese di giudizio e la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e procedibile l’ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all’ente in copia conforme e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni; inoltre il Comune non ha provato l’adempimento, onere gravante sull’amministrazione. Ha ordinato al Comune di eseguire integralmente l’ordinanza della Corte d’Appello entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua eventuale notificazione anteriore, pagando le somme ivi liquidate. Ha riconosciuto gli interessi legali sulle somme dovute dal passaggio in giudicato fino all’effettivo soddisfo e ha accolto il rimborso dei € 400 versati per l’imposta di registro, qualificandolo come spesa accessoria direttamente inerente al titolo giudiziale e riferibile alla parte soccombente. Ha respinto la rivalutazione monetaria: il credito giudizialmente liquidato è debito di valuta e il maggior danno da mora, non compensato dagli interessi legali, non era stato allegato né provato. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Frosinone commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, assegnandogli 60 giorni dall’insediamento; il commissario potrà adottare gli atti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento, e l’indisponibilità di bilancio o di cassa non giustifica l’inadempimento. Gli eventuali compensi del commissario sono posti a carico del Comune. Disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio. Spese del giudizio di ottemperanza a carico del Comune, liquidate in € 1.000, oltre IVA, CPA e contributo unificato se effettivamente assolto.

Norme richiamate

  • artt. 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile dinanzi al T.A.R. territorialmente competente per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    L’ottemperanza davanti al TAR territorialmente competente è utilizzabile anche per conseguire l’attuazione di un provvedimento del giudice ordinario equiparato a una sentenza passata in giudicato, come l’ordinanza non impugnata considerata nel caso.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    il titolo della cui ottemperanza si tratta notificato - in copia munita di attestazione di conformità all’originale digitale ex art. 475 c.p.c., giusta dichiarazione del 20/10/2025 dell’odierno difensore, Avv. Emanuele Condò - al Comune di Pico presso la sua sede reale tramite p.e.c. del 20/10/2025

    La prova del titolo e della sua notificazione in forma autentica all’amministrazione è necessaria nel giudizio di ottemperanza; nel caso, il titolo era stato prodotto e notificato in copia conforme.

  • art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    debitamente notificato alla controparte il 1° giugno 2026 e depositato in giudizio il successivo 9 giugno, nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza i termini processuali sono dimezzati; la notificazione e il deposito effettuati nelle date indicate hanno rispettato tale disciplina.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.

    L’azione esecutiva per crediti pecuniari verso la PA presuppone l’infruttuoso decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il requisito era soddisfatto perché la notificazione risaliva al 20 ottobre 2025.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    alla stregua dell’art. 112, comma 3, c.p.a.: “l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione maturate dopo il passaggio in giudicato della sentenza può essere proposta” per la prima volta anche in sede di ottemperanza

    La domanda di rivalutazione maturata dopo il giudicato può essere proposta per la prima volta in ottemperanza, ma il suo accoglimento resta subordinato ai presupposti sostanziali del maggior danno da mora.

  • artt. 1277 e 1224, commi 1 e 2, c.c.

    Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c.

    Per un debito di valuta, la rivalutazione non è automatica: il creditore deve allegare e provare il maggior danno da ritardato pagamento non compensato dagli interessi legali. In assenza di allegazione e prova, la domanda va respinta.

  • art. 57, comma 1.1, d.P.R. 131/1986

    Tale esborso, infatti, pur successivo alla formazione del giudicato, costituisce una spesa accessoria direttamente inerente al provvedimento giudiziale azionato e, come tale, è suscettibile di riconoscimento in sede di ottemperanza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 1° marzo 2016, n. 1103 e, più recentemente, 2 maggio 2023, n. 2661), tanto più che il relativo onere è riferibile alla parte soccombente ai sensi dell’art. 57, comma 1.1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

    L’imposta di registro pagata per il provvedimento giudiziale azionato, pur essendo un esborso successivo al giudicato, può essere riconosciuta in ottemperanza quale spesa accessoria inerente al titolo e posta a carico della parte soccombente.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Pico, in persona del Sindaco pro tempore, e sono liquidate come da dispositivo.

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al TAR territorialmente competente può essere proposto per attuare un provvedimento del giudice ordinario equiparato a una sentenza passata in giudicato, purché il titolo sia perfetto, sia provata la sua conoscenza da parte dell’amministrazione in forma autentica e risulti che l’amministrazione, ricevuta la richiesta di esecuzione, sia rimasta inerte; per i crediti pecuniari verso la PA deve inoltre essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • Quando l’ottemperanza riguarda un provvedimento emesso da un diverso plesso giurisdizionale, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare esecuzione al comando contenuto nel titolo, senza interpretarlo o integrarlo.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione intimata provare l’avvenuto adempimento del giudicato; se non fornisce tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Le somme liquidate giudizialmente sono debiti di valuta. La rivalutazione monetaria per il ritardo non è automatica e può essere riconosciuta solo se il creditore allega e prova un maggior danno non compensato dagli interessi legali.
  • Le spese sostenute dopo la formazione del giudicato per la registrazione del provvedimento azionato possono essere riconosciute in ottemperanza se sono documentate e costituiscono un onere accessorio direttamente inerente al titolo, riferibile alla parte soccombente.
  • La persistente indisponibilità di stanziamenti o di cassa non giustifica il mancato pagamento in esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di reperimento delle somme, per assicurarne l’attuazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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