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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10917 - Corte di Cassazione

IVA - Rimborso - Credito d'imposta - Onere della prova a carico del contribuente - Esposizione della pretesa - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto il rimborso del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2004. Ha contestato, in particolare, che i giudici di merito avessero disposto direttamente il rimborso senza verificare l'esistenza e l'ammontare del credito e senza considerare che la contribuente non aveva prodotto documentazione sufficiente relativa al 2004. Il motivo principale accolto riguarda la violazione del riparto dell'onere della prova: chi chiede il riconoscimento di un credito d'imposta deve dimostrare tutti i fatti costitutivi del credito, non essendo sufficiente la sua semplice indicazione nella dichiarazione fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché verifichi concretamente tutti i presupposti del rimborso, sia quanto all'esistenza del credito sia quanto al suo ammontare, oltre a provvedere sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del Codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di provare l'esistenza del credito IVA e i relativi presupposti grava sul contribuente che ne chiede il rimborso.

  • Art. 360, n. 3, del Codice di procedura civile

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio.

  • Art. 360, n. 5, del Codice di procedura civile

    È stato richiamato in relazione al vizio di omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza della documentazione prodotta, riferita al 2006 anziché all'anno d'imposta 2004.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato dalla contribuente per chiedere la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, disciplina del processo tributario

    Il giudizio di rimborso ha natura di impugnazione-merito: il giudice tributario deve accertare direttamente il rapporto fiscale e verificare tutti i presupposti del rimborso, inclusi an e quantum.

Massime di principio

  • Chi chiede un rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta deve provare concretamente i fatti costitutivi del diritto, sia l'esistenza sia l'ammontare del credito.
  • La mera esposizione del credito nella dichiarazione fiscale non costituisce prova sufficiente: il credito deriva dalla concreta applicazione del tributo e deve essere supportato da documenti coerenti e verificabili.
  • La documentazione deve riferirsi all'anno d'imposta oggetto della richiesta; documenti relativi ad anni diversi possono non essere idonei a dimostrare il credito contestato.
  • In un giudizio di rimborso il giudice non può limitarsi ad annullare il diniego o a riconoscere automaticamente la pretesa, ma deve verificare tutti i presupposti legali e determinare, ove possibile, l'importo effettivamente dovuto.
  • La chiusura occasionale dei locali durante un controllo non dimostra di per sé l'inesistenza dell'attività, ma il contribuente deve comunque fornire una prova documentale completa dell'effettivo esercizio dell'impresa e delle operazioni che hanno generato il credito.

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