Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza numero -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.02.2025.

Giustizia amministrativa202502586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante da una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario - Sezione Lavoro, di mettere a disposizione la carta docente per l'anno scolastico 2023/24, mediante accredito di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 3 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva dichiarato il diritto della docente alla carta docente per l'anno scolastico 2023/24 e condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo di 500 euro quale contributo per la formazione professionale. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non ha adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo all'accredito della carta docente per l'importo di 500 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non ha applicato nell'immediato la penalità di mora richiesta, in considerazione dell'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione su istanza della parte in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, anche su istanza di parte, una penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per applicarla, riservandola all'eventuale persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine consente di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a. e all'art. 93 c.p.c., per la disciplina delle spese e della distrazione a favore del difensore antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo impone a una pubblica amministrazione un obbligo esecutivo rientrante nella sua attività amministrativa.
  • Se l'amministrazione non contesta il mancato adempimento di un obbligo chiaramente risultante dal titolo giudiziale e il ricorrente documenta il giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, il ricorso per ottemperanza è fondato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può negarla allo stato, anche in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto, riservandone l'applicazione su istanza della parte in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.