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Ordinanza

Ordinanza n. 9600/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202604700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria finale di merito del concorso per il profilo FT55, nella parte in cui applica il limite del 20% degli idonei, nonché il relativo decreto di approvazione e la nota di chiarimento sull'applicazione della cosiddetta norma taglia-idonei

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, per il profilo FT55 di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi, hanno superato la prova concorsuale prevista dal bando, ma non sono stati inseriti nella graduatoria degli idonei poiché il punteggio conseguito li collocava oltre il limite del 20% degli idonei previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Hanno impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, la graduatoria stessa, la nota ministeriale di chiarimento e gli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria. Tra le censure, il quinto motivo deduceva che l'applicazione del meccanismo cosiddetto taglia-idonei alle graduatorie approvate nel 2026 avrebbe svuotato sostanzialmente la riserva obbligatoria del 50% dei posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate prevista dall'art. 1014, comma 1, lett. c), del codice dell'ordinamento militare, con conseguente richiesta di inserimento in graduatoria e applicazione della riserva. Il TAR ha rilevato che, ove tale censura fosse fondata, i ricorrenti potrebbero essere inseriti in graduatoria e scavalcare soggetti già presenti, beneficiando della riserva a loro favore. Tali soggetti assumono quindi la qualità di controinteressati necessari.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure contro l'applicazione del limite del 20% degli idonei. Ha rilevato che il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato, nonostante la possibile lesione delle posizioni dei candidati già collocati in graduatoria, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. L'istanza di notificazione per pubblici proclami non è stata ritenuta sufficiente, perché tale modalità può essere autorizzata soltanto dopo la corretta instaurazione del giudizio. Tuttavia, il Collegio ha riconosciuto l'esistenza di oggettive difficoltà nella tempestiva individuazione e notificazione di un controinteressato, poiché la graduatoria non riportava, oltre a nome e cognome, ulteriori dati anagrafici dei soggetti inclusi. Per tale ragione ha ritenuto configurabile un errore scusabile e, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., ha rimesso in termini i ricorrenti per notificare il ricorso ad almeno un controinteressato. Ha assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa del limite del 20% degli idonei applicato dall'amministrazione nella graduatoria concorsuale.

  • art. 1014, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    La disposizione prevede la riserva obbligatoria del 50% dei posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate; il giudice considera che l'eventuale accoglimento della censura sulla norma taglia-idonei potrebbe incidere sulle posizioni dei candidati già inseriti in graduatoria.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente al giudice, anche d'ufficio, di rimettere in termini la parte incorsa in decadenze processuali quando ricorrano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto non imputabili all'agente; nel caso concreto è stato riconosciuto l'errore scusabile per la difficoltà di individuare tempestivamente un controinteressato.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può determinare l'inserimento del ricorrente e lo scavalcamento di candidati già collocati in graduatoria, questi ultimi sono controinteressati necessari e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami formulata con il ricorso non sostituisce la notificazione necessaria per la corretta instaurazione del giudizio e può essere valutata soltanto dopo che il contraddittorio sia stato validamente instaurato.
  • La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. può essere disposta anche d'ufficio quando l'omissione di un adempimento processuale sia stata determinata da oggettive difficoltà non imputabili alla parte, tra cui la mancata indicazione nella graduatoria di dati sufficienti a identificare tempestivamente i controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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