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Ordinanza

Ordinanza n. 490/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della nota prot. n. MIC|MIC_SAB-MI|09/05/2023|0006005-P della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 9 maggio 2023, nella parte in cui si segnala che i “dipinti murali” (Murales), realizzati all'interno dei locali posti nel seminterrato del complesso immobiliare sito in Milano (20125), Via Watteau 7, di proprietà de L'Orologio s.r.l., “risultano sottoposti alla tutela ope legis, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 50 del D.Lgs. 42/2004”; - di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quello testé richiamato, ove occorrer possa, per l'accertamento della non assoggettabilità dei “dipinti murali” al regime di tutela ope legis previsto dal combinato disposto degli artt. 11 e 50 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Giustizia amministrativa202301549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Soprintendenza che segnala l'assoggettamento ope legis di dipinti murali al regime di tutela previsto dagli artt. 11 e 50 del d.lgs. 42/2004

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società proprietaria ha impugnato la nota della Soprintendenza nella parte in cui ha qualificato alcuni dipinti murali, realizzati nei locali seminterrati di un complesso immobiliare, come sottoposti ope legis alla tutela prevista dal combinato disposto degli artt. 11 e 50 del d.lgs. 42/2004, chiedendo anche l'accertamento della loro non assoggettabilità al regime di tutela. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti, poiché il Collegio ritiene preliminarmente necessario verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione di merito e acquisire aggiornamenti sulla vicenda. È inoltre richiesto all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non decide il merito del ricorso. Dispone incombenti istruttori: la società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, se non già depositati. Il Collegio avverte che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nella domanda di accertamento e nella nota amministrativa quale base, insieme all'art. 50, della tutela ope legis dei dipinti murali.

  • art. 50 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nella domanda di accertamento e nella nota amministrativa quale base, insieme all'art. 11, della tutela ope legis dei dipinti murali.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia processuale della parte, nel contesto dell'incombente relativo alla permanenza dell'interesse, ai fini dell'improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla definizione della controversia, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile con congruenza sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori imponendo alla parte ricorrente di chiarire la permanenza dell'interesse e all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti e i documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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